Termine di 45 giorni per decidere sull’istanza di misura alternativa è ordinatorio (Cass. pen. Sez. I n. 5148 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di quarantacinque giorni, previsto dall’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., entro cui il tribunale di sorveglianza deve decidere sull’istanza di ammissione a una misura alternativa alla detenzione ha natura ordinatoria. Al suo inutile decorso l’ordinamento non ricollega alcuna nullità o decadenza, perché nessuna conseguenza è prevista per la mancata adozione della decisione nel termine. La violazione del termine non determina quindi l’illegittimità del provvedimento che definisce l’istanza, né incide sui presupposti sostanziali di ammissibilità alla misura. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. è estranea alla verifica sulla natura del termine, involgendo il diverso caso del sopravvenuto superamento della soglia di pena per effetto di nuovi titoli esecutivi.

Il Fatto

Il condannato, sottoposto a esecuzione per il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, presentava istanza al Tribunale di sorveglianza di Milano per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Il tribunale rigettava l’istanza con ordinanza del 12 novembre 2024, rilevando che il condannato risultava sconosciuto nel luogo di residenza dichiarato e che il difensore aveva riferito di una stabile permanenza all’estero, senza indicazioni sulle condizioni di vita.

Il difensore impugnava l’ordinanza deducendo la violazione di legge per il mancato rispetto del termine perentorio di quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza, prescritto dall’art. 656, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile, qualificando il termine come ordinatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione generale tra termine perentorio e termine ordinatorio. Un termine è perentorio quando l’ordinamento prevede espressamente che, al suo infruttuoso decorso, il titolare del potere consumi e perda il potere di compiere validamente l’atto. Al decorso di un termine ordinatorio, invece, non è ricollegata alcuna nullità o decadenza.

Applicando tale criterio, la Sezione I osserva che alla mancata adozione della decisione entro i quarantacinque giorni l’ordinamento non collega alcuna conseguenza. Il termine in esame deve pertanto qualificarsi come ordinatorio.

Il principio è già stato affermato dalle Sezioni Unite n. 46837 del 15/07/2021, le cui motivazioni la Corte richiama letteralmente: si tratta di termine ordinatorio la cui violazione non comporta conseguenze. Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che i diversi termini previsti per i singoli passaggi della procedura esecutiva — dalla promozione «senza ritardo» dell’esecuzione da parte del pubblico ministero alla decisione del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata — hanno tutti natura ordinatoria.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale evocata dal ricorrente, la Corte rileva che essa non riguarda direttamente il termine di cui all’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., della cui natura ordinatoria neppure il giudice rimettente dubita. La censura investe l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e le norme della legge n. 354/1975 sulle misure alternative, nel diverso caso in cui il superamento della soglia di pena eseguibile derivi da nuovi ordini di esecuzione sopravvenuti nelle more della decisione. Nel caso concreto, invece, il tribunale ha respinto l’istanza per l’insussistenza dei presupposti applicativi, non disponendo il condannato di idoneo domicilio in Italia e non avendo fornito indicazioni sulle condizioni di vita all’estero, così disattendendo l’onere di collaborazione gravante su chi invochi i benefici penitenziari.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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