Proscioglimento nel merito ex art 129 cpp e insussistenza aggravante mafiosa (Cass. pen. Sez. VI n. 301 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo quando le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione appartenga al concetto di constatazione e non a quello di apprezzamento. Il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito deve indicare in concreto gli elementi probatori dai quali risulti ictu oculi percepibile l’insussistenza del fatto o della circostanza aggravante. In difetto, il motivo e’ inammissibile per aspecificita’. La valutazione operata in sede cautelare dal Tribunale del riesame non esplica alcun effetto pregiudiziale sul giudizio di cognizione, fondandosi su risultanze investigative diverse dalle prove assunte in dibattimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con sentenza dell’8 gennaio 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un maresciallo dei carabinieri per intervenuta prescrizione in relazione a due reati, tra cui quello di cui agli artt. 110, 319, 321 e 81, secondo comma, cod. pen., aggravato dall’art. 7 legge n. 203 del 1991. La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione, condannando l’imputato al pagamento delle spese del grado.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., poiche’ la Corte territoriale non avrebbe escluso l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, nonostante l’acquisizione agli atti dell’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto non integrata la circostanza per carenza di gravita’ indiziaria. Il ricorrente ha evidenziato il proprio interesse alla contestazione dell’aggravante per il pregiudizio derivante in sede disciplinare.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla regola espressa dalle Sezioni unite n. 35490 del 28.05.2009 (Tettamanti), secondo cui, in presenza di una causa estintiva, l’assoluzione nel merito e’ consentita solo quando l’evidenza dell’innocenza emerga dagli atti in modo non contestabile, configurandosi come mera constatazione incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o approfondimento.
Il Collegio richiama poi le Sezioni unite n. 36208 del 28.03.2024 (Calpitano), che hanno confermato la prevalenza dell’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilita’, privilegiando le esigenze di speditezza sottese all’art. 129 cod. proc. pen., salva la rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato.
Su questa base, la Corte rileva che il motivo e’ inammissibile per aspecificita’. Il ricorrente, ne’ nell’atto di appello ne’ nel ricorso, ha precisato le ragioni per cui gli argomenti dell’ordinanza del Tribunale del riesame sarebbero idonei a integrare quell’evidenza della prova dell’insussistenza del fatto capace di far prevalere l’assoluzione nel merito sulla declaratoria di prescrizione. Non sono stati indicati, in concreto, gli elementi probatori dai quali risulterebbe ictu oculi percepibile l’insussistenza dell’aggravante.
La Corte conferma altresi’ che il c.d. giudicato cautelare, anche quando l’ordinanza del riesame sia stata acquisita agli atti, non esplica alcun effetto sul processo di cognizione, fondandosi su risultanze investigative diverse dalle prove dibattimentali. Il ricorso che deduca la mancata assoluzione nel merito deve pertanto individuare i motivi che permettano di apprezzare l’evidenza della prova di innocenza, secondo il principio gia’ affermato da Sez. VI n. 33030 del 24.05.2023 (D’Ambrosio). Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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