Solidarietà passiva e transazione del condebitore: l’avvalimento ex art. 1304 c.c. non richiede formule sacramentali (Cass. civ. Sez. 3 n. 2950 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della responsabilità solidale da illecito ai sensi dell’art. 2055 c.c., è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, anche se le condotte lesive sono autonome e i titoli di responsabilità sono diversi, contrattuale ed extracontrattuale, rilevando l’unicità del fatto dannoso riferita al danneggiato e non l’identità delle norme violate. La transazione conclusa da uno dei condebitori in solido può essere opposta agli altri solo se il debitore dichiari di volersene avvalere ai sensi dell’art. 1304 c.c., dichiarazione per la quale non sono prescritte formule sacramentali e che può essere desunta dal contenuto delle difese, senza essere soggetta a preclusioni processuali trattandosi di espressione di un diritto potestativo.
Il Fatto
Una società committente di un contratto di trasporto di derrate alimentari non riceveva il pagamento del prezzo alle scadenze concordate, apprendendo che la merce destinata ad alcuni clienti era stata consegnata dal vettore a destinatari diversi. Lo sviamento risultava riconducibile alle indicazioni dell’agente della committente, il quale era anche amministratore di una società di commercio di generi alimentari, la cui amministratrice era la sua compagna convivente, dipendente del vettore.
La committente otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’agente e della compagna per il pagamento in solido della somma oggetto di riconoscimenti di debito. L’opponente chiamava in causa il vettore, deducendo la responsabilità del trasportatore per lo sviamento emergendo, nel corso del giudizio, che tra l’opponente e il vettore era intervenuta una transazione con attribuzione di poste attive a titolo risarcitorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando congiuntamente i motivi del ricorso principale, ha escluso che il diverso titolo di responsabilità, contrattuale per il vettore ed extracontrattuale per l’opponente, possa escludere la solidarietà passiva. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13143 del 2022, la S.C. ribadisce che ai fini dell’art. 2055 c.c. è necessaria solo l’unicità del fatto dannoso, essendo irrilevante l’eterogeneità delle condotte e dei titoli, purché sussista il nesso causale tra le condotte e l’evento.
Quanto alla transazione, la Corte ritiene che la dichiarazione di avvalimento ex art. 1304 c.c. non richieda formule sacramentali, potendo essere desunta dall’allegazione di aver già conseguito l’integrale risarcimento dal condebitore. La Corte precisa che tale dichiarazione, in quanto diritto potestativo, non è soggetta a preclusioni e che la domanda di manleva o l’impugnativa delle ricognizioni di debito non sono logicamente incompatibili con l’alternativa richiesta di avvalimento.
La censura relativa all’omesso esame della transazione è infondata, trattandosi di un diverso apprezzamento del documento e delle risultanze istruttorie, riservato al giudice di merito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per tardività del deposito, oltre il termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1304 c.c. – Transazione
- Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale
- Art. 370 c.p.c. – Controricorso
- Art. 371 c.p.c. – Ricorso incidentale