Accesso alla transazione e interesse del condebitore solidale (TAR Marche n. 876 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il condebitore solidale è legittimato, in forza dell’art. 1304 c.c., a prendere visione della transazione conclusa tra il creditore e altro condebitore solidale, poiché solo la conoscenza del relativo contenuto gli consente di decidere se profittarne. In presenza di una sentenza di condanna che accerti la solidarietà passiva, l’interesse all’ostensione sussiste e non richiede ulteriori verifiche. Il giudice amministrativo adito ex art. 25 della legge n. 241/1990 non può sindacare l’uso che il richiedente farà della documentazione, né la fondatezza della pretesa che intende azionare: deve solo accertare il presupposto dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ossia l’astratta idoneità della conoscenza a curare o difendere un interesse giuridico. Il ricorso per accesso resta esperibile anche in aggiunta agli strumenti tipici del processo civile, come l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto a una società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio di igiene urbana nel territorio maceratese, l’ostensione del contratto di transazione stipulato con l’appaltatore del servizio. L’interesse dichiarato nasce dalla sua posizione di parte in un giudizio civile originato dal medesimo appalto, definito in primo grado con sentenza di condanna in solido. La società ha respinto l’istanza, richiamando il diniego del controinteressato, la tutela dei dati personali, l’efficacia della transazione limitata alle parti e l’inapplicabilità dell’accesso rispetto a un contenzioso pendente.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la sussistenza dell’interesse e l’estraneità del sindacato sull’uso futuro della documentazione. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la sentenza della Corte d’Appello, che ha riformato parzialmente la decisione di primo grado e affermato la solidarietà passiva di tutti i responsabili.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla constatazione che, al momento della proposizione del ricorso, sembrava mancare il presupposto applicativo dell’art. 1304 c.c., cioè la solidarietà dell’obbligazione passiva. La sentenza di appello ha tuttavia chiarito che la pronuncia di primo grado era incompleta e ha disposto l’integrazione del decisum, accertando la solidarietà di tutti i soggetti responsabili.
La sopravvenienza è quindi decisiva. Essendo stata affermata la responsabilità solidale del ricorrente tanto verso la società quanto verso l’appaltatore, il ricorrente è legittimato e ha interesse a visionare la transazione intercorsa tra gli stessi. La norma codicistica presuppone indeed che il condebitore possa esaminare l’atto per valutare se profittare dei suoi effetti.
Quanto alla natura del documento, si tratta di atto accessibile ai sensi della legge n. 241/1990, perché la transazione è conclusa nell’ambito di un appalto pubblico e non contiene dati sensibili o riservati. Lo stesso art. 1304 c.c. postula l’accessibilità del contenuto al condebitore.
Il Tribunale esclude poi ogni sindacato sull’utilizzo successivo della documentazione. Nel giudizio sull’accesso si verifica soltanto l’astratta idoneità della conoscenza a curare o difendere un interesse giuridico, secondo il parametro dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Nessuna preclusione deriva dall’essere stati esperiti gli strumenti del processo civile, segnatamente l’esibizione ex art. 210 c.p.c.
Il ricorso è dunque accolto, con condanna della società al rilascio della copia entro sette giorni dalla notifica o comunicazione, termine calibrato sul tempo utile per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale sottostante.
Nota della Redazione
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