Comunicazione dello stato passivo senza elenco dei creditori: decorrenza del termine di opposizione nella l.c.a. (Cass. civ. Sez. 1 n. 9992 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione coatta amministrativa, l’art. 209, secondo comma, l.fall., nel testo applicabile ratione temporis, richiamando gli artt. 98 e 99 l.fall., fa decorrere il termine di trenta giorni per l’opposizione allo stato passivo dalla comunicazione con cui il commissario liquidatore trasmette ai creditori l’elenco dei crediti ammessi o respinti. La precedente comunicazione del mero deposito in cancelleria dello stato passivo, non corredata da tale elenco, non è idonea a far decorrere il termine, difettando il contenuto legale previsto dalla norma. L’eventuale diversa indicazione fornita dal commissario liquidatore circa la decorrenza dei termini non può differire o prorogare il termine di legge.

Il Fatto

Una lavoratrice proponeva opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, insistendo per l’ammissione dell’intero credito vantato in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c. Il tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di trenta giorni decorresse dalla comunicazione del 15.01.2019, con cui il commissario liquidatore aveva avvisato i creditori dell’avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria. L’opposizione era stata invece depositata il 07.03.2019, nei trenta giorni dalla successiva comunicazione dell’08.02.2019, con la quale il commissario aveva trasmesso copia dello stato passivo e l’elenco dei crediti ammessi o respinti, avvisando che da quella data sarebbero decorsi i termini di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 97, 98, 99 e 209 l.fall. e dell’art. 115 c.p.c., cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Il Collegio ha richiamato un proprio precedente, relativo alla medesima procedura concorsuale, secondo cui nella liquidazione coatta amministrativa l’art. 209, secondo comma, l.fall. è volto a uniformare i procedimenti impugnatori a quelli del fallimento. La natura contenziosa del procedimento di opposizione implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, per cui i creditori devono conoscere non solo l’esito della propria domanda ma anche quello delle domande concorrenti. È la trasmissione dell’elenco dei crediti ammessi o respinti, operata dal commissario a norma dell’art. 209 l.fall., a consentire al singolo creditore di acquisire tali informazioni.

Coerentemente con l’art. 97 l.fall., che impone la comunicazione dello stato passivo esecutivo con trasmissione di copia a tutti i ricorrenti, la Corte ha affermato che è il ricevimento di una comunicazione così allestita, recante l’elenco dei crediti, a far scattare il decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazione ai sensi degli artt. 99 e 209 l.fall. È erronea, pertanto, la statuizione che riduce a comunicazione irrilevante la PEC contenente l’elenco, ritenendo decisiva una precedente missiva che di tale elenco non era corredata.

Il caso esaminato è stato giudicato del tutto identico a quello già deciso. Il tribunale aveva dato esclusivo rilievo alla missiva del 15.01.2019, senza accertare se essa contenesse la trasmissione di copia conforme dello stato passivo, dichiaratamente operata solo con la successiva comunicazione dell’08.02.2019. L’avviso contenuto in quest’ultima, circa la decorrenza dei termini di impugnazione, era conforme alla legge, mentre l’erronea indicazione della missiva precedente non poteva fondare la decadenza del creditore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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