Trasferimento del pubblico dipendente: non si applica l’art. 3 l. n. 241/1990 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13099 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’impiego pubblico contrattualizzato, l’atto di trasferimento del dipendente, in quanto atto di gestione del rapporto, ha natura privatistica e non costituisce un provvedimento amministrativo. Ne consegue che la sua motivazione non è disciplinata dall’art. 3 della legge n. 241/1990 e non deve essere analitica, ma deve essere semplicemente idonea a rendere intellegibili le ragioni organizzative e a verificare il rispetto dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). Il controllo giurisdizionale non può estendersi al merito della scelta organizzativa dell’amministrazione e non è ipotizzabile il vizio di eccesso di potere. La mobilità interna non richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, salva la verifica giurisdizionale della loro sussistenza.
Il Fatto
Un dipendente di Roma Capitale, in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale, veniva trasferito con determina dirigenziale da una unità operativa ad un’altra per “motivi di opportunità” e per garantire la funzionalità del servizio. Una successiva determina specificava le ragioni di opportunità, facendo riferimento alle indagini e all’arresto di un collega, con cui il lavoratore aveva intrattenuto rapporti di contiguità. Il dipendente impugnava entrambe le determine, chiedendone l’annullamento per carenza di motivazione e violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione stessa.
Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Roma, che riteneva legittimo il trasferimento. La Corte territoriale giudicava ammissibile una motivazione “frazionata”, considerando che l’obbligo di trasparenza non poteva spingersi a rivelare notizie coperte da segreto investigativo, dovendo l’amministrazione intervenire prontamente per il buon andamento del servizio. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha trattato congiuntamente i motivi del ricorso, ritenendoli infondati. Ha innanzitutto richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, per cui gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico, come l’assegnazione, il trasferimento o il mutamento di sede, hanno natura privatistica. Essendo espressione dei poteri del datore di lavoro privato, non sono soggetti alla disciplina sulla motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
Secondo la Suprema Corte, la motivazione eventualmente dovuta non deve essere analitica, ma semplicemente idonea a rendere verificabile il rispetto della buona fede e della correttezza e a rendere intellegibili le ragioni organizzative della scelta. Nel caso di specie, la determina n. 1145/2018 richiamava le norme regolamentari sull’ottimizzazione dell’organizzazione dei servizi e il riferimento a ragioni di opportunità, dando già contezza delle ragioni dello spostamento del dipendente.
La Corte ha poi evidenziato come la mobilità interna, rilevante nella fattispecie, sia attualmente contemplata dall’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, norma che, per tale ipotesi, non richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, in deroga all’art. 2103 cod. civ.. Resta comunque riservata alla fase giurisdizionale la verifica della sussistenza di dette ragioni, senza valutazione del merito della scelta amministrativa.
Quanto alla dedotta applicabilità dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. n. 165/2001 (rotazione del personale in caso di procedimenti penali), la Cassazione ha osservato che tale disposizione non era indicata nei provvedimenti impugnati, che la questione non era stata sottoposta ai giudici di merito e che la situazione non era calzante, riguardando il procedimento penale un collega del dipendente e non quest’ultimo. Anche l’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 non prevede un obbligo di motivazione formale per l’ordine di servizio, essendo sufficiente la conformità ai principi di buona fede e correttezza, letti in correlazione con il principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.