Blocco rapporti bancari e danno non provato cessazione materia contendere (ABF Collegio di Napoli n. 42 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interruzione dell’operatività dei rapporti contrattuali intrattenuti con un intermediario bancario deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e diviene illegittima ove assuma connotati ingiustificati e arbitrari, specie se protratta a lungo e priva di adeguata motivazione. Il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, presuppone però la prova dell’esistenza del pregiudizio, che il ricorrente non può invocare in re ipsa. In mancanza di tale prova non è possibile procedere alla liquidazione in via equitativa, giacché l’art. 1226 cod. civ. presuppone accertata l’esistenza di danni risarcibili e la obiettiva impossibilità di provarne il preciso ammontare. La scorrettezza della condotta dell’intermediario non fonda di per sé un diritto all’indennizzo, non essendo previsto un indennizzo a sanzione del comportamento illecito.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver subito il blocco di un conto corrente, di un libretto di risparmio e di una carta di pagamento, con la generica motivazione di “operazione anomala” e senza alcuna comunicazione ufficiale. Lamenta gravi conseguenze economiche e professionali e chiede la restituzione di € 700,00 derivanti dall’incasso di cambiali trattenuti dall’intermediario, oltre al risarcimento del danno e all’ordine di informarlo sulle ragioni del blocco.
L’intermediario, costituitosi, dichiara di aver verificato l’operatività senza rilevare criticità e di aver sbloccato i rapporti, rendendo disponibili gli € 700,00 e riconoscendo il contributo di € 20,00 alle spese. Chiede quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quanto al danno, ne eccepisce la carenza di allegazione e prova. Nelle repliche il ricorrente quantifica i pregiudizi e ne chiede la liquidazione equitativa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda muovendo da un dato incontestato: il blocco dei rapporti è stato disposto nel gennaio 2023 e non risulta alcuna comunicazione, precedente alle controdeduzioni, sulle relative ragioni. L’interruzione dell’operatività si è protratta per circa tre anni, in assenza di qualsiasi motivazione adeguatamente esplicitata dall’intermediario.
Su questo terreno il Collegio richiama il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20106/2009; Cass. n. 6923/2005; Cass. n. 15769/2004; Cass. n. 4538/1997), secondo cui la sospensione dei rapporti deve rispettare correttezza e buona fede. Gli indirizzi dell’Arbitro (Coll. Napoli n. 2556/2016; Coll. Bari n. 2027/25) la considerano illegittima ove assuma connotati del tutto ingiustificati e arbitrari, come nel caso del blocco disposto senza alcuna comunicazione.
Quanto alla restituzione degli € 700,00, la domanda risulta integralmente soddisfatta: dall’evidenza dello sblocco si ricava l’accredito della somma riveniente dall’incasso delle cambiali, e l’8/10/2025 è documentato il pagamento del contributo di € 20,00.
Sul risarcimento, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1642/19: il danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve essere concretamente dimostrato, anche per presunzioni, non potendosi invocare un danno in re ipsa. Nel caso concreto il ricorrente non fornisce prova delle operazioni che gli sarebbero state impedite né del pregiudizio effettivo. Difetta pertanto il presupposto per la liquidazione equitativa, come chiarito da Cass. n. 10607/2010: gli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppongono accertata l’esistenza di danni risarcibili e l’impossibilità di provarne il preciso ammontare, non potendo surrogare il mancato accertamento della prova del danno.
Il Collegio osserva infine che la scorrettezza della condotta non è di per sé sufficiente a fondare un diritto all’indennizzo (Coll. Napoli n. 4768/2016), non essendo previsto nel sistema un indennizzo a sanzione dell’illecito. Rileva inoltre un profilo di incoerenza: il ricorrente si qualifica consumatore, ma invoca danni relativi alla propria attività professionale, con conseguente difetto di fondamento per il risarcimento in tale qualifica. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, respinta ogni altra domanda.
Nota della Redazione
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