Inammissibili i ricorsi che chiedono una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 32129 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità e per estraneità al sindacato di legittimità, il ricorso che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie. Il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’illogicità manifesta e immediatamente percepibile della motivazione, essendo preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica; il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, potendo valorizzare anche uno soltanto tra i criteri dell’art. 133 cod. pen. ovvero la mera assenza di elementi positivamente valutabili. La commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare la circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, purché la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze ulteriori idonee a neutralizzare tale effetto.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 09.10.2025, aveva confermato la condanna dei ricorrenti per delitti contestati in materia di estorsione, riconoscendo la particolare intensità del dolo desunta dal carattere seriale delle condotte e dall’accurata programmazione delle modalità esecutive.

Avverso tale pronuncia i due condannati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione e censurando, rispettivamente, il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa. La questione centrale investiva i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi prospettati come violazioni di legge e vizi motivazionali. Osserva che essi, in realtà, si risolvono nella mera sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie e, dunque, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio estranea al giudizio di legittimità.

Il controllo di cassazione è limitato alla verifica dell’illogicità manifesta, non essendo consentito verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997, Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003 e Sezioni Unite n. 24 del 24.11.1999.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene inammissibile perché investe un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, non sindacabile se sorretto da motivazione congrua. Nel merito, la censura è anche manifestamente infondata: la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la particolare intensità del dolo, desunta dal carattere seriale delle condotte e dalla programmazione delle modalità esecutive finalizzate al profitto mediante condotte estorsive. Vengono richiamate le Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022 e Sez. II n. 23903 del 15.07.2020.

Il motivo concernente l’aggravante della minorata difesa è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi nella reiterazione della doglianza già dedotta in appello e disattesa, e comunque manifestamente infondato: la commissione del reato in tempo di notte integra l’aggravante anche in difetto di ulteriori circostanze, purché la difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 40275 del 15.07.2021.

Conseguentemente la Corte dichiara i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 61 c.p.

Tutte le 445 sentenze sull'art. 61 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *