Ricerche all’estero solo se già noto il luogo di dimora (Cass. pen. Sez. I n. 36346 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, l’obbligo di disporre le ricerche all’estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l’imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l’accertamento di un esatto indirizzo. La sola conoscenza dello Stato verso cui il condannato sia stato espulso non è sufficiente a far sorgere l’obbligo dell’autorità giudiziaria di disporre ricerche in quello Stato, in mancanza di evidenza circa l’indirizzo in cui sia possibile reperirlo. Ne consegue che, correttamente dichiarata l’irreperibilità, non è invocabile l’obbligo di rinnovazione della notifica di cui all’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cuneo respingeva l’istanza del condannato volta a dichiarare l’inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica, dopo che il precedente ordine con sospensione dell’esecuzione era stato notificato nelle forme della irreperibilità.
Il giudice riteneva l’ordine correttamente emesso, perché non era noto il domicilio del condannato in Romania e la necessità di attivare le ricerche all’estero è condizionata alla loro oggettiva praticabilità, dunque alla conoscenza del luogo in cui cercare. Il condannato ricorreva in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: essendo stata disposta l’espulsione verso la Romania con accompagnamento alla frontiera, la conoscenza dello Stato di destinazione avrebbe imposto di attivare ricerche anche in quello Stato, pur senza il preciso indirizzo. Con il secondo motivo censurava il presupposto dell’irreperibilità, sostenendo che l’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. non si applica in caso di irreperibilità solo se questa è correttamente dichiarata.
La Corte affronta congiuntamente i due motivi e li ritiene infondati. Il collegio dichiara di dare continuità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di disporre le ricerche all’estero sorge soltanto se quelle svolte sul territorio nazionale consentono di individuare la località ove l’imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui può utilmente effettuarsi la ricerca di un esatto indirizzo. Richiama in tal senso Sez. I n. 34760 del 26/06/2024, Kamara, e, conformi, Sez. VII n. 20857 del 27/04/2026, Salhi, e Sez. VII n. 6376 del 16/12/2025, dep. 2026, El Harch.
Da tale principio discende che la conoscenza dello Stato verso cui il condannato era stato espulso non è sufficiente per far sorgere l’obbligo di disporre ricerche in quello Stato, in mancanza di evidenza circa l’indirizzo in cui fosse possibile reperire il ricorrente. La ricerca all’estero presuppone dunque un dato spaziale ulteriore rispetto alla sola indicazione del Paese di destinazione.
Poiché l’irreperibilità risulta correttamente dichiarata, la Corte reputa infondato anche l’argomento del secondo motivo. Il ricorso è respinto e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 656 c.p.p. – Esecuzione delle pene detentive