Spese e soccombenza virtuale quando la materia del contendere cessa (Cass. civ. Sez. III n. 27414 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessazione della materia del contendere, la soccombenza virtuale va individuata mediante una valutazione prognostica dell’esito della controversia, condotta secondo la situazione esistente al momento della proposizione della domanda e delle ragioni che avevano determinato il giudizio. La concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere non comporta, di per sé, nè la reciproca soccombenza nè la compensazione delle spese. La sopravvenuta perdita dello ius postulandi del difensore non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, ma impone alla Corte di assicurare alla parte la possibilità di nominare un nuovo patrocinatore mediante comunicazione personale del rinvio: soddisfatta tale garanzia, l’assenza di assistenza tecnica deriva dall’inerzia della parte e non giustifica nuovi differimenti. La denuncia di vizi processuali è inammissibile se non indica la concreta attività difensiva preclusa e il pregiudizio derivatone.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione a precetto avverso l’intimazione di rilascio di un immobile, deducendo il difetto di sottoscrizione del precetto e di procura, la pendenza dell’impugnazione sul titolo esecutivo e il difetto di ius restituendi. Costituitosi l’intimato, dopo l’avvenuto rilascio dell’immobile entrambe le parti chiesero dichiararsi cessata la materia del contendere.

Il Tribunale dichiarò la cessazione e condannò l’opponente alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Corte d’appello rigettò il gravame, ritenendo inammissibili le censure dirette a contestare il titolo esecutivo giudiziale e corretta la regolazione delle spese. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta la questione della cancellazione dall’albo speciale del difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso. Richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 477 del 2006, seguito da Cass. n. 21608 del 2013, Cass. n. 4960 del 2016, Cass. n. 2107 del 2023 e Cass. n. 11300 del 2023, si ribadisce che la perdita dello ius postulandi non interrompe il giudizio di legittimità, ma impone di garantire alla parte la nomina di un nuovo patrocinatore tramite comunicazione personale. Nel caso concreto la garanzia è stata integralmente assicurata: la cancelleria ha notificato personalmente l’ordinanza interlocutoria e il successivo avviso di udienza. Non essendo stata effettuata alcuna nuova nomina, l’assenza di assistenza tecnica deriva dall’inerzia della parte: vengono meno i presupposti per ulteriori rinvii.

Sul primo motivo, concernente la regolazione delle spese, la Corte rileva che la doglianza non attinge la ratio decidendi. La Corte territoriale aveva accertato l’infondatezza del primo profilo dell’opposizione e l’inammissibilità delle ulteriori censure, perché nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un titolo esecutivo giudiziale si possono far valere solo vizi formali del titolo o fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti. Il ricorrente non individua un errore di diritto nel criterio della soccombenza virtuale, ma insiste sull’incidenza di circostanze successive. La Corte precisa che la soccombenza virtuale si accerta con valutazione prognostica alla data di proposizione della domanda e che la richiesta congiunta di cessazione non impone la compensazione. Il rilascio avvenuto in forza di un ulteriore precetto non confuta l’accertamento. Il richiamo a elementi istruttori non integra il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., se il fatto storico è stato considerato (Sezioni Unite n. 8053 del 2014).

Il secondo motivo, sulle modalità di trattazione scritta nel periodo emergenziale, è infondato. La Corte territoriale ha escluso la lesione del diritto di difesa, rilevando il rispetto dell’art. 221 del d.l. n. 34/2020, la concessione di termini per note scritte non sempre utilizzati e la mancata richiesta di trattazione orale nei termini. La censura non si confronta con tale motivazione e non indica la concreta attività difensiva preclusa, secondo il principio di Cass. n. 26419 del 2020.

Il terzo motivo, sul rito sommario e sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2020, è inammissibile perché estraneo al thema decidendum dell’opposizione a precetto. Infondata è la censura sul raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è rigettato, senza pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva dell’intimato.

Nota della Redazione

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