Tempo tuta non retribuibile se la vestizione resta facoltativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13639 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il tempo necessario per indossare e togliere la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro soltanto quando sia assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, che ne imponga l’uso per tempo, modo e luogo della prestazione. Se invece l’utilizzo degli abiti da lavoro è facoltativo e il lavoratore può recarsi al lavoro e farvi ritorno indossandoli, difetta l’elemento costitutivo dell’obbligazione retributiva. L’accertamento sul punto è indagine di fatto riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità. Il motivo che, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, solleciti una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile.
Il Fatto
Due lavoratori dipendenti di una società operante nel settore oleochimico hanno agito nei confronti della datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento come orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione, la cd. tempo-tuta, quantificato in venti minuti per ogni turno, per il periodo febbraio 2014 – luglio 2019.
Il giudice di primo grado aveva accolto le domande; la Corte d’Appello di Bologna, in riforma, le ha respinte accertando l’assenza dell’eterodirezione datoriale sul tempo, sul modo e sul luogo della vestizione. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e rigettati. Il primo denuncia violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, dell’art. 2, par. 1, Direttiva 2003/88 e dell’art. 2094 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ricompreso nell’orario di lavoro le sole operazioni riconducibili alla prestazione in senso stretto. Il secondo lamenta violazione dell’art. 74, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 e dell’art. 2087 cod. civ. in tema di dispositivi di protezione individuale.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il tempo necessario a indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se assoggettato al potere di conformazione del datore, citando Cass. n. 5437 del 2019, Cass. n. 33258 del 2021, Cass. n. 32477 del 2021 e Cass. n. 30958 del 2022. Ribadisce poi, richiamando Cass. n. 33937 del 2023, che l’accertamento sul fatto che le operazioni di vestizione e svestizione rientrino in tale potere — quanto a luogo e modalità, ottemperanza alle prescrizioni del regolamento aziendale, collegamento funzionale all’attività e igiene — è indagine di merito sottratta al sindacato di legittimità.
Nel caso esaminato la sentenza impugnata è conforme a tale giurisprudenza. La Corte territoriale ha accertato che i lavoratori non avevano alcun obbligo di indossare gli abiti da lavoro, il cui utilizzo restava facoltativo, potendo recarsi al lavoro e far ritorno a casa indossandoli, e che non sussisteva alcun obbligo di custodirli o lavarli in azienda. Quanto ai DPI specifici — guanti, occhiali, visiere, mascherine e cuffie antirumore — utilizzati solo in caso di necessità e conservati in armadietti di reparto, si è accertato che ad essi si accede solo dopo la timbratura del cartellino, durante l’orario di lavoro, con conseguente irrilevanza della questione di retribuibilità.
I motivi, formalmente evocanti la violazione di legge, mirano in sostanza a una nuova indagine sul fatto, senza misurarsi con tali accertamenti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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