Indennità al comproprietario non richiedente l’uso diretto del bene (Cass. civ. Sez. 2 n. 16160 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il semplice godimento esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario non arreca di per sé pregiudizio a coloro che vi abbiano mostrato acquiescenza. Per escludere tale acquiescenza non è necessario che il compartecipante pretermesso richieda l’uso diretto del bene; è sufficiente che domandi di accedere a una delle modalità alternative di godimento della cosa comune, come la richiesta di rilascio del bene, l’istanza di uso turnario ovvero la corresponsione dei frutti non goduti. Tale richiesta, anche se formulata in via indiretta mediante la pretesa di un corrispettivo economico per il mancato godimento, è idonea a far sorgere il diritto all’indennità di occupazione.
Il Fatto
Una comproprietaria conveniva in giudizio le sorelle per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo altresì, in via accessoria, la condanna della sorella che viveva in un appartamento della massa ereditaria al pagamento di un’indennità per l’occupazione esclusiva del bene. Il tribunale rigettava la sola domanda di scioglimento relativa all’appartamento, senza pronunciarsi sulla richiesta di indennità. A seguito di gravame, la Corte d’appello riteneva fondata la domanda di condanna, affermando che la richiesta di un’indennità, formulata dalla comproprietaria pretermessa, era sufficiente a far cessare la sua acquiescenza all’uso esclusivo del bene.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la decisione, sostenendo che l’indennizzo per il comproprietario escluso dal godimento della cosa comune postula necessariamente la richiesta di un utilizzo diretto del bene, non essendo a ciò equiparabile la domanda di un corrispettivo economico. La Corte di cassazione ha respinto la tesi, ritenendola basata su un erroneo presupposto, e ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario non è di per sé pregiudizievole, salvo che gli altri partecipanti non abbiano manifestato la volontà di utilizzarlo.
La Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione dell’art. 1102, comma primo, c.c. va modulata in base alle caratteristiche del bene. Nell’ipotesi di un appartamento adibito a residenza familiare, ove non sia possibile un godimento diretto e contestuale da parte di tutti i partecipanti, l’uso comune può realizzarsi in maniera indiretta (ai sensi degli artt. 1105 e 1108 c.c.) oppure mediante l’avvicendamento turnario. Ne consegue che non può configurarsi acquiescenza ogni qualvolta il compartecipante pretermesso richieda l’accesso a una di queste modalità alternative di godimento, come la richiesta di rilascio del bene, l’istanza di uso turnario o la domanda di ricevere la quota dei frutti non goduti.
La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, che avevano considerato sufficiente, per escludere l’acquiescenza, la richiesta dell’indennità per il mancato godimento, in quanto tale richiesta manifesta inequivocabilmente la volontà di non rinunciare all’utilizzo del bene, ancorché in via indiretta. Ha altresì rigettato la censura relativa al vizio di motivazione, reputando la sentenza impugnata logica e coerente con le proprie premesse.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, volto a censurare l’inversione dell’onere della prova, poiché la ricorrente mirava in realtà a ottenere un sindacato sull’apprezzamento delle emergenze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non passibile di revisione in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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