Chiamata in correità: valutazione unitaria di credibilità e attendibilità (Cass. pen. Sez. 1 n. 6118 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di riesame è un mezzo di impugnazione atipico che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario, secondo i parametri dell’art. 292 cod. proc. pen.. Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame, in ordine alla gravità indiziaria, è limitato alla congruenza logica rispetto ai canoni della prova indiziaria. Nella valutazione della chiamata in correità, la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni vanno vagliate unitariamente, senza una rigida sequenza logico-temporale, come previsto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Le dichiarazioni di più collaboratori possono offrirsi reciproco riscontro, ma è necessario verificarne la convergenza sul nucleo essenziale, l’autonomia genetica e l’indipendenza da intese fraudolente. L’interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per travisamento della prova.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catania confermava l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di illecita detenzione e cessione di droga. Il ricorrente lamentava, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che il tribunale non si sarebbe confrontato con le deduzioni difensive sull’inesistenza del sodalizio e sulla portata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che non lo avrebbero specificamente indicato come appartenente al gruppo criminale.
La difesa contestava inoltre la valenza probatoria attribuita alle conversazioni intercettate, chiedendone una differente lettura rispetto a quella accolta dal giudice del riesame.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui la richiesta di riesame impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario secondo i parametri dell’art. 292 cod. proc. pen., e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare, richiamando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 11 del 2000, Audino.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata avesse fondato la gravità indiziaria su un quadro motivazionale lineare ed esaustivo, basato sulle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, ritenute dettagliate e tra loro convergenti, ulteriormente corroborate da elementi oggettivi. Il ricorso, secondo la Corte, si limitava a invocare una mera rilettura delle dichiarazioni, attribuendo loro un significato difforme, senza evidenziare vizi di legittimità.
La Cassazione ha quindi enunciato i criteri di valutazione della chiamata in correità ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni deve avvenire unitariamente, senza una rigida sequenza logico-temporale, come precisato da Sez. 4 n. 34413 del 2019, Khess. Ha inoltre ribadito che la convergenza tra più dichiarazioni accusatorie può costituire reciproco riscontro purché le stesse siano autonome e non frutto di intese, richiamando le Sezioni Unite n. 20804 del 2012, Aquilina e Sez. 1 n. 41238 del 2019, Vaccaro.
Quanto alle intercettazioni, la Corte ha ricordato che la loro portata dimostrativa è questione di fatto, rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo in caso di travisamento della prova. Nel caso di specie, la difesa non aveva dedotto illogicità evidenti né rappresentato adeguatamente il vizio di travisamento, limitandosi ad auspicare una diversa lettura delle conversazioni, operazione avulsa dal sindacato di legittimità.
Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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