Illegittimo vizio di legge per violazione dell’art. 192 c.p.p (Cass. pen. Sez. 2 n. 15860 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti. I limiti all’ammissibilità delle doglianze concernenti la motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. b) della medesima disposizione. La violazione delle regole di valutazione probatoria può essere fatta valere solo come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. Il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio mafioso, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria ovvero nelle ipotesi positivamente acclarate di recesso o esclusione del singolo associato.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato in continuazione con una precedente condanna. Avverso tale sentenza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., lamentando che elementi probatori antecedenti al periodo di contestazione erano stati indebitamente valorizzati, e con il secondo motivo la violazione dell’art. 416-bis cod. pen., sostenendo l’insufficienza degli elementi a fondamento dell’affiliazione e la necessità di derubricare il reato in favoreggiamento personale, anche in considerazione del perdurante stato di detenzione dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., concernenti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il collegio ha richiamato il consolidato orientamento, ribadito anche dalle Sezioni Unite n. 29541 del 2020, secondo cui i limiti di ammissibilità delle censure motivazionali non possono essere elusi invocando la violazione di legge in difetto di una espressa sanzione processuale.

La Suprema Corte ha inoltre rilevato come il ricorso mirasse a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del giudice di merito, la cui motivazione è risultata puntuale e congrua, correttamente ancorata alla disamina delle risultanze processuali. In particolare, la Corte territoriale aveva chiarito che la data della contestazione non circoscrive il periodo di partecipazione alla consorteria, ma solo l’oggetto della pronuncia, e aveva richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute attendibili e riscontrate, senza operare alcun automatismo probatorio.

Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze già superate dalla Corte di merito, la quale aveva correttamente evidenziato come lo stato detentivo dell’imputato non escludesse la permanenza del vincolo associativo. Il collegio ha richiamato il principio pacifico per cui la partecipazione al sodalizio cessa solo in caso di scioglimento della consorteria o di recesso positivamente acclarato, rimarcando altresì che nel caso di specie era emerso il pagamento di uno stipendio e delle spese legali anche durante la carcerazione, elemento sintomatico della continuità del rapporto.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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