Omesso avviso al secondo difensore nel riesame: non sussiste concorso nella nullità (Cass. pen. Sez. 1 n. 6767 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso della data dell’udienza camerale fissata per la trattazione del riesame nei confronti di uno dei difensori di fiducia dell’indagato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio. Essa deve essere eccepita dal difensore presente al più tardi prima delle conclusioni, ma non può essere dedotta da chi vi abbia dato causa o vi abbia concorso. L’indagato che abbia ritualmente nominato un secondo difensore con dichiarazione resa all’autorità giudiziaria procedente esercita una facoltà riconosciutagli dal codice: dall’esercizio di tale diritto non può discendere alcun onere di attivarsi per supplire all’errore degli uffici che abbiano omesso di notificare l’avviso al nuovo difensore. La preclusione alla deduzione della nullità sussiste solo in presenza di una condotta abusiva, palesemente preordinata a strumentalizzare le facoltà difensive per incidere sulla tempestività del procedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza con cui il G.I.P. di Pescara aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti aggravati di tentata rapina e tentato omicidio.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, l’indagato nominava un secondo difensore di fiducia. A seguito dell’istanza di riesame, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale non veniva notificato a tale secondo difensore. L’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata dal codifensore in udienza, veniva rigettata dal Tribunale, che richiamava il principio secondo cui l’omesso avviso non è deducibile dall’indagato qualora abbia concorso a darvi causa non attivandosi per portare il nuovo difensore a conoscenza dell’udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha premesso che l’omesso avviso al secondo difensore integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come da consolidato orientamento, e che nel caso di specie l’eccezione era stata ritualmente e tempestivamente sollevata dal codifensore nel corso dell’udienza camerale.

Quanto alla preclusione per concorso nella causa della nullità, la Corte ha escluso che l’indagato avesse posto in essere una condotta rilevante. L’indagato aveva infatti esercitato la facoltà di nominare un nuovo difensore nelle forme di legge, con dichiarazione resa all’autorità giudiziaria procedente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen. Dall’esercizio di tale diritto non può derivare l’onere di verificare il contenuto dell’avviso ricevuto e di attivarsi per garantire la notifica al secondo difensore erroneamente non menzionato.

La Corte ha precisato che il principio richiamato dal Tribunale era stato formulato per una diversa ipotesi: quella in cui la ricorrente aveva ripetutamente modificato il collegio di difesa in breve tempo, con condotte palesemente preordinate a strumentalizzare i diritti riconosciuti dal codice. È solo l’abuso del diritto, non apprezzabile nel caso in esame, che può integrare la concausa della nullità, la cui primigenia origine resta nell’errore degli uffici coinvolti nel procedimento di fissazione.

La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Ha precisato che dall’annullamento non consegue la perdita di efficacia della misura cautelare, effetto che si verifica solo quando il Tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito e non quando il provvedimento, emesso tempestivamente, sia annullabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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