Carenza motivazionale sull’aumento massimo per l’aggravante (Cass. pen. Sez. 2 n. 14700 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio per un reato circostanziato, la carenza motivazionale sull’aumento di pena conseguente al riconoscimento di una circostanza aggravante determina l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla quantificazione dell’incremento, qualora il giudice di merito abbia applicato la misura massima prevista dalla legge senza indicare le ragioni specifiche che giustificano il discostamento da soluzioni meno gravose. La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti a titolo di continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà, purché sorretta da motivazione sufficiente; viceversa, l’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, in caso di pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza ai sensi dell’art. 133 cod. pen..
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 74 e 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, riconoscendo la partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e la detenzione illecita aggravata. La Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, e ridotto la pena.
A seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione relativamente alla condanna per il delitto associativo, la Corte di Appello aveva assolto l’imputato da tale reato e rideterminato la pena in anni sei, mesi due di reclusione e 22.000,00 euro di multa per i soli reati di cui all’art. 73. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la carenza motivazionale sulla commisurazione della pena, in particolare sull’aumento applicato per la circostanza aggravante di cui all’art. 73, comma 6.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla congruità della pena base e degli aumenti per la continuazione. La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.. La censura che mira a una nuova valutazione della congruità è inammissibile quando la motivazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Inoltre, la Corte ha ribadito che l’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo in caso di pena significativamente superiore al minimo edittale; nel caso di pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 2017, Mastro; Sez. 3, n. 29968 del 2019, Del Papa).
La Corte ha, invece, accolto la censura relativa alla totale assenza di motivazione sull’aumento di pena applicato per la circostanza aggravante di cui all’art. 73, comma 6. La sentenza impugnata non esplicita i criteri seguiti per quantificare l’incremento, nonostante l’aumento sia stato determinato nella misura massima prevista dalla legge. Tale circostanza imponeva un onere argomentativo particolarmente rigoroso, dovendo il giudice indicare gli elementi fattuali e valutativi che giustificano il discostamento da soluzioni sanzionatorie meno gravose.
La motivazione, limitandosi ad affermare l’esistenza dell’aggravante senza chiarire le ragioni dell’aumento massimo, ha reso impossibile il controllo sulla logicità del percorso decisionale. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione all’aumento per l’aggravante, ad altra sezione della Corte di Appello.
Ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., è stata dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, in quanto l’annullamento non incide sulla statuizione relativa alla responsabilità, definitivamente accertata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale