Annullamento per vizi del procedimento non travolge l’accertamento al socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 12652 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell’avviso emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. L’annullamento di tale avviso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria ha carattere pregiudicante e determina l’illegittimità dell’accertamento notificato al socio. Viceversa, l’annullamento per vizi del procedimento non ha efficacia pregiudicante, dando luogo a un giudicato formale e non sostanziale. La cancellazione della società dal registro delle imprese non preclude l’accertamento del maggior reddito di partecipazione, atteso che la definitiva estinzione dell’ente comporta la successione degli ex soci nei rapporti debitori non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dall’avvenuto riparto in base al bilancio finale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2495 c.c..

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a una socia di una società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito nell’anno 2008, quale conseguenza dell’accertamento di utili extracontabili non dichiarati dalla società. L’atto impositivo presupponeva il raddoppio dei termini di accertamento per la ricorrenza del reato di cui all’art. 4 della legge n. 74 del 2000.

La contribuente impugnava l’atto, eccependo l’illegittimità derivata dall’avviso emesso nei confronti della società, la quale risultava estinta e cancellata dal registro delle imprese, nonché la mancata corresponsione di somme ai soci in base al bilancio finale di liquidazione. La Commissione Tributaria Provinciale e, in grado di appello, la Commissione Tributaria Regionale accoglievano le ragioni della contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel scrutinare i motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per pretese carenze espositive, ritenendo le censure formulate in modo sintetico ma chiaramente intellegibile. Ha altresì escluso la formazione di un giudicato interno su un’osservazione della sentenza d’appello definita ad abundantiam, non costituente ragione autonoma della decisione.

Nel merito, la Corte ha enunciato il principio per cui l’annullamento dell’accertamento societario rileva ai fini dell’accertamento al socio solo quando sia intervenuto per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria. L’annullamento per vizi del procedimento, come nel caso di specie in cui la società era stata cancellata dal registro delle imprese, determina un giudicato meramente formale, non pregiudicante l’azione accertatrice nei confronti del socio, il quale conserva la facoltà di contestare il mancato conseguimento del reddito societario.

Con riguardo alla seconda ragione della decisione impugnata, la Corte ha affermato l’inconferenza dell’art. 2495 c.c., rilevando come la successione degli ex soci nei rapporti debitori della società cancellata operi indipendentemente dall’avvenuto riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Ne consegue l’interesse dell’Amministrazione a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, sussistendo la possibilità di sopravvenienze attive o di beni non contemplati nel bilancio.

La pronuncia, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 2743 del 2025 e delle Sezioni Unite n. 2 del 2022, ha quindi accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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