Illegittima applicazione retroattiva delle tabelle millesimali: il riesame del merito assorbe il rilievo di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 15430 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle delibere assembleari condominiali, la delibera che approva nuove tabelle millesimali e ne applica i valori per la consuntivazione di spese già deliberate non è nulla per applicazione retroattiva, ma al più annullabile ex art. 1137 c.c., con conseguente applicazione del termine di decadenza per l’impugnazione. La ripartizione a consuntivo di un costo sulla base di nuove tabelle, deliberata senza che dette tabelle fossero ancora approvate, costituisce attuazione della volontà assembleare già espressa e non viola il principio di irretroattività. Inoltre, la prescrizione del credito del condominio per la riscossione delle spese decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., non dalla delibera originaria di approvazione dei lavori, ma dal momento in cui il credito può essere fatto valere, ossia dall’approvazione del consuntivo che ne determina l’importo definitivo in base alle nuove tabelle.
Il Fatto
Un condomino impugnava la delibera assembleare del 23.9.2016 e quelle precedenti, deducendone la radicale nullità per applicazione retroattiva delle nuove tabelle millesimali a periodi di gestione già definiti, nonché il vizio di irrituale convocazione dell’assemblea e la prescrizione delle spese straordinarie del 2009. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per la maggior parte delle delibere e la respingeva nel merito per quelle specificamente individuate, escludendo la nullità ed inquadrando i vizi come cause di annullabilità, ormai decaduta per l’approvazione espressa tramite delegato.
La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame, rilevando l’inammissibilità dei motivi per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. ma, comunque, esaminando e disattendendo le doglianze di merito. In particolare, riteneva che la delibera del 23.9.2016 non applicasse retroattivamente le nuove tabelle, ma desse esecuzione alla volontà assembleare di consuntivare i lavori di rifacimento del cortile secondo le nuove tabelle, già espressa con delibera non impugnata del 23.6.2009. Il condomino proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente affrontato il rapporto tra la statuizione di inammissibilità dell’appello e l’ampia motivazione nel merito. Richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 3840/2007 e n. 2446/2013, e la più recente Cass. n. 24867/2023, ha precisato che l’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione. Nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva effettivamente esaminato e deciso il merito, facendo seguire alle valutazioni di merito una pronuncia altrettanto meritale. Ne consegue che il rilievo di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. degrada a obiter dictum privo di decisorietà, onde il ricorso per cassazione deve essere parametrato esclusivamente sulle ragioni del rigetto nel merito.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte di merito aveva correttamente qualificato i vizi della delibera del 23.9.2016 come cause di annullabilità, non di nullità, con conseguente decadenza dall’impugnazione ex art. 1137 c.c., tanto più che il condomino aveva espresso voto favorevole. La decisione di assoggettare i lavori di rifacimento del cortile alle future tabelle millesimali era stata assunta con la delibera del 23.6.2009, mai impugnata, e riproposta in quella del 26.11.2013, parimenti non impugnata. La delibera del 23.9.2016 si limitava ad approvare le nuove tabelle e a consuntivare i lavori, senza alcuna applicazione retroattiva.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 2946 e 2935 cod. civ. Il credito del condominio non è sorto con la delibera del 2009, ma solo con l’approvazione del consuntivo dei lavori, avvenuta nel 2016, momento in cui il credito poteva essere fatto valere e da cui decorre la prescrizione. Il terzo motivo, relativo alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ. e al contributo unificato, è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo la disciplina conforme agli artt. 24 e 111 Cost. Il ricorso è stato, pertanto, integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1137 c.c. – Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello