Vizio di motivazione apparente e sindacato di legittimità nelle misure preventive (Cass. pen. Sez. 5 n. 2073 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. È pertanto escluso dal novero dei vizi deducibili quello di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi unicamente denunciare il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, in combinato disposto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione apparente ricorre solo quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche. Non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati invece presi in considerazione dal giudice o risultino assorbiti dalle argomentazioni del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Con decreto adottato in esito al giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello dell’interessato avverso il decreto di applicazione della confisca di prevenzione di beni mobili e immobili a lui riconducibili. L’accertamento rimesso al giudice del rinvio concerneva la verifica della pericolosità sociale qualificata di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, con specifico riferimento al dolo specifico richiesto per il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (oggi art. 512-bis cod. pen.) e alla correlazione temporale tra tale pericolosità e i trasferimenti dei beni oggetto di confisca.

Il giudice del rinvio ha ritenuto sussistenti entrambi gli elementi, valorizzando il vorticoso giro di cessioni di quote societarie, le intestazioni fittizie e i flussi finanziari privi di causale. Avverso tale decreto il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’elusione del vincolo del giudizio di rinvio e l’apparenza della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito l’ambito del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, ricordando che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e che il vizio di motivazione è deducibile esclusivamente ove la motivazione stessa sia inesistente o meramente apparente, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 33451 del 2014. Ha quindi precisato che la motivazione apparente ricorre solo quando il giudice non dia conto del percorso logico seguito, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche.

Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, in quanto, lungi dal dedurre una violazione di legge, le censure attaccavano la persuasività della motivazione del provvedimento impugnato in punto di configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori e di correlazione temporale tra i trasferimenti e la pericolosità qualificata del proposto.

La Corte ha poi evidenziato come il giudice del rinvio avesse fornito una motivazione non condivisibile ma non apparente, dando conto analiticamente degli elementi indiziari da cui emergeva che le operazioni societarie non rispondevano a logiche imprenditoriali lecite. La complessità e l’artificiosità delle cessioni di quote, le intestazioni fittizie a soggetti compiacenti e i flussi finanziari privi di causale, con prelievi dai conti societari per erogare prestiti usurari, erano indici di un disegno fraudolento volto a sottrarre beni alla futura applicazione di misure di prevenzione.

Quanto alla correlazione temporale, la Corte ha escluso la tautologicità delle argomentazioni del giudice del rinvio, avendo questi collocato le operazioni di intestazione fittizia e di trasferimento nel periodo compreso tra il 2003 e il 2009, coincidente con la sistematica attività di usura ed estorsione per cui l’interessato era stato condannato in primo grado. Ha infine dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 512-bis c.p.

Tutte le 131 sentenze sull'art. 512-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *