Nullità della citazione in appello per omessa notifica al difensore di fiducia (Cass. pen. Sez. 6 n. 2562 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di citazione a giudizio in appello, è nulla la notifica del decreto di citazione effettuata al difensore revocato e non a quello di fiducia, quando la nomina di quest’ultimo, con contestuale revoca del precedente, risulti già pervenuta all’autorità giudiziaria. La nullità sussiste altresì qualora la notifica all’imputato sia stata tentata in un luogo diverso da quello dell’elezione di domicilio dichiarata, con conseguente erronea applicazione della disciplina sulle notificazioni di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Ne deriva l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado.

Il Fatto

L’imputato, condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., proponeva appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, il difensore di fiducia trasmetteva la propria nomina, con contestuale revoca del precedente difensore, indicando l’elezione di domicilio. La Corte di appello, tuttavia, emetteva il decreto di citazione a giudizio e lo notificava al difensore revocato, senza considerare la nuova nomina. Il tentativo di notifica all’imputato era inoltre effettuato in un indirizzo differente da quello dichiarato, senza esito, con conseguente notifica presso il difensore originario.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo la doglianza relativa alla violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.. Dagli atti difensivi è emerso che la nomina del nuovo difensore, con revoca del precedente, era stata trasmessa prima dell’emissione del decreto di citazione. Ciononostante, la notifica era stata eseguita nei confronti del difensore revocato, rendendo nulla la citazione per omessa instaurazione del contraddittorio con il difensore effettivamente nominato.

La Corte ha inoltre rilevato l’errore relativo alla notifica all’imputato, tentata in un luogo diverso da quello dell’elezione di domicilio dichiarata. Tale errore ha determinato l’erronea applicazione della procedura di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notificazione al difensore solo in caso di effettiva irreperibilità nel domicilio eletto. Nel caso di specie, l’irreperibilità era stata dichiarata a seguito di un tentativo eseguito in un indirizzo non corrispondente a quello indicato.

Ne consegue che la notifica del decreto di citazione a giudizio è affetta da nullità, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio, come disposto nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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