Onere motivazionale del riesame sul fumus e apparenza del sequestro (Cass. pen. Sez. 6 n. 3740 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame è ammesso esclusivamente per violazione di legge, vizio che ricorre anche in caso di motivazione apparente, ossia affetta da carenze radicali che rendono l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il giudice del riesame, a fronte di specifiche censure sulla sussistenza del fumus commissi delicti, è tenuto a indicare le ragioni per cui gli elementi dedotti dalla difesa risultino infondati, irrilevanti o superflui. In tema di compravendita di cose mobili, trova applicazione il principio consensualistico di cui all’art. 1326 cod. civ., in base al quale il contratto si perfeziona con il raggiungimento dell’accordo, e non con l’esecuzione delle prestazioni; la deroga a tale regola, mediante clausola di riserva della proprietà, deve risultare da specifici elementi negoziali la cui sussistenza non può essere meramente asserita.
Il Fatto
Una società acquirente di un trattore agricolo, dopo averne corrisposto solo parzialmente il prezzo, rivendeva il mezzo alla propria società agricola, della quale era legale rappresentante. Per tale veicolo il legale rappresentante veniva indagato per appropriazione indebita, e il bene era sottoposto a sequestro preventivo impeditivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., su decreto del Giudice per le indagini preliminari.
La richiesta di riesame proposta dalla società acquirente veniva respinta dal Tribunale; l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, per omessa valutazione delle allegazioni difensive sulla titolarità del bene, conduceva a un nuovo giudizio. Il Tribunale, in sede di rinvio, respingeva nuovamente l’istanza, ritenendo non assolto l’onere dimostrativo della proprietà esclusiva del veicolo in capo alla società ricorrente, in ragione della clausola di riserva della proprietà e della mancata integrale corresponsione del prezzo. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione la società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, ricordando che il ricorso avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge, la quale ricomprende anche l’ipotesi della motivazione assente o soltanto apparente. Ha precisato che la motivazione è apparente quando risulti affetta da vizi radicali che la rendano inidonea a esprimere l’itinerario logico seguito dal giudice, come nel caso in cui il tribunale del riesame ometta di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive concernenti la sussistenza del fumus.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il Tribunale, nel giudizio di rinvio, si era limitato ad asserire l’esistenza di «fondati elementi» per ritenere la titolarità del bene in capo alla società venditrice, senza indicare quali documenti o quali clausole contrattuali sorreggessero tale conclusione. In particolare, il richiamo all’art. 4 del modulo prestampato allegato alla proposta d’ordine risultava generico, non essendo specificato se in concreto fosse stata pattuita la clausola di riserva della proprietà, atteso che quel modulo conteneva una pluralità di ipotesi negoziali astrattamente configurabili.
La Corte ha inoltre censurato l’affermazione secondo cui il veicolo non sarebbe legittimamente transitato nella disponibilità dell’acquirente per il mancato perfezionamento del prezzo. Ha osservato che, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., vige il principio consensualistico, in forza del quale il contratto si perfeziona con l’accordo delle parti e non con l’esecuzione delle prestazioni. L’ordinanza impugnata non indicava tuttavia alcun elemento negoziale da cui desumere la volontà di derogare a tale regola generale nella compravendita in questione.
Tali carenze motivazionali, riguardando profili essenziali per la verifica del fumus commissi delicti e per la legittimità del sequestro preventivo, integrano un’ipotesi di violazione di legge. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Cosenza per un’integrazione della motivazione.
Nota della Redazione
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