Rinuncia all’impugnazione e sanzione pecuniaria per colpa nella determinazione dell’inammissibilità (Cass. pen. Sez. 2 n. 4215 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. L’inammissibilità che ne consegue comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove la rinuncia non sia sorretta da alcuna ragione giustificativa, ravvisandosi un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di cui all’art. 616 cod. proc. pen. Tale sanzione pecuniaria deve essere inflitta non solo nelle ipotesi di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Genova aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presentata da un soggetto indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso e reati tributari. L’interessato aveva proposto appello, anch’esso rigettato dal Tribunale in composizione collegiale.

Avverso l’ordinanza di rigetto dell’appello, l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza degli artt. 125, 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura. Prima dell’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto il ricorrente aveva ritualmente rinunciato all’impugnazione. A tale declaratoria la Corte ha fatto conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila.

La decisione si fonda sulla constatazione che il ricorrente, dopo aver contestato in sede di ricorso la sussistenza delle esigenze cautelari, ha rinunciato all’impugnazione senza indicarne le ragioni. Tale circostanza integra un profilo di colpa rilevante ai fini della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

La Corte ha rimarcato che l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità. La condanna alla sanzione pecuniaria ivi prevista deve pertanto essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia non incolpevole all’impugnazione.

La Corte ha infine disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non conseguendo dall’adozione del provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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