Rescissione del giudicato e onere di allegazione della tempestività (Cass. pen. Sez. 2 n. 4217 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento. L’istanza ha natura di impugnazione straordinaria e l’onere di allegazione qualificata e specifica impone di indicare circostanze fattuali e documentali precise, non essendo sufficiente la mera indicazione di una data priva di riscontro, non verificabile aliunde e non corroborata da dati obiettivi. La mancata produzione del certificato del casellario giudiziale, che avrebbe potuto consentire di accertare la data effettiva di conoscenza della sentenza, determina la inammissibilità dell’istanza.

Il Fatto

Con ordinanza del 29 settembre 2025, la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato proposta da un soggetto, successivamente condannato dal Tribunale di Milano con sentenza divenuta irrevocabile nel 2018. La Corte territoriale ha evidenziato che il condannato non aveva adempiuto all’onere di allegare le precise circostanze temporali in cui sarebbe avvenuta la conoscenza della sentenza di condanna emessa a suo carico.

Avverso tale ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta tardività della richiesta. Il ricorrente ha sostenuto di avere avuto contezza della pronuncia solo dopo la richiesta del certificato del casellario giudiziale e ha invocato il principio del favor rei, affermando che il termine per il deposito dell’istanza avrebbe dovuto decorrere dalla nomina del difensore di fiducia.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto l’unico motivo di ricorso manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, l’istante ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento.

La Suprema Corte ha precisato che sull’istante grava, se non un vero e proprio onere probatorio in senso stretto, quantomeno un onere di allegazione qualificata e specifica, con l’obbligo di indicare in maniera circostanziata gli elementi fattuali e documentali idonei a dimostrare la tempestività della domanda in rapporto al momento della conoscenza effettiva. Il giudice conserva comunque il potere-dovere di accertamento ove residuino incertezze sul dies a quo.

La Corte ha escluso che il momento di conoscenza possa essere desunto dalla richiesta di trasmissione di copia della sentenza avanzata dal difensore, osservando che tale circostanza dimostra solo che il ricorrente aveva già appreso dell’esistenza del provvedimento di condanna in epoca anteriore, ma pur sempre non databile, così da non consentire la verifica del rispetto del termine decadenziale di 30 giorni.

La mancata allegazione di elementi oggettivi e la mancata produzione del certificato del casellario giudiziale, che avrebbe potuto consentire di accertare puntualmente la data di conoscenza, hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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