Rescissione del giudicato: il termine decorre dalla conoscenza dell’esistenza della sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 38764 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, a seguito della sostituzione della locuzione «procedimento» con quella di «sentenza» operata dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della pena applicata. Non rileva, ai fini della decorrenza, la conoscenza della motivazione della sentenza e degli atti processuali che ne costituiscono il fondamento, poiché i presupposti dell’istituto attengono alla mancata conoscenza della pendenza del processo e non al merito del giudizio.
Il Fatto
Il condannato proponeva richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo che nel giudizio di merito la sua assenza era stata dichiarata in difetto dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen. Sosteneva di non aver ricevuto alcuna notifica dopo l’elezione di domicilio e di essere venuto a conoscenza della condanna solo con la notifica dell’ordine di esecuzione, mentre la piena cognizione degli atti del fascicolo dibattimentale era sopraggiunta in un momento successivo.
La Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta per tardività, rilevando che l’istanza non precisava la data di notifica dell’ordine di esecuzione e che, dagli accertamenti compiuti, la richiesta era stata presentata oltre il termine di trenta giorni. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del dies a quo del termine di decadenza per la proposizione della rescissione del giudicato. Il ricorrente sosteneva che, dopo la novella, la locuzione «conoscenza della sentenza» dovesse essere intesa come cognizione effettiva dell’intero contenuto della pronuncia e degli atti processuali, al fine di evitare istanze «al buio».
Il Collegio rigetta questa lettura. La sostituzione della parola «procedimento» con «sentenza» operata dall’art. 37, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 non comporta che il termine decorra dal momento in cui il condannato ha conosciuto la motivazione della pronuncia e gli atti sui quali essa si fonda. Vengono richiamate, in senso conforme, Sez. II n. 14510 del 08.01.2025, Sez. II n. 35191 del 01.10.2025 e Sez. II n. 31315 del 12.09.2025.
Ciò che rileva è la precisa ed effettiva cognizione degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della pena applicata. Si tratta delle sole informazioni necessarie per comprendere che si è celebrato un processo a carico del condannato e per individuare la Corte di appello competente, nel cui distretto ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
La Corte precisa che è del tutto ininfluente la conoscenza della motivazione della sentenza irrevocabile e degli atti processuali, perché i presupposti della rescissione non attengono al merito del giudizio, come avviene per la revisione, ma sono ancorati al solo profilo della mancata conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia di condanna. La modifica normativa è solo indice della volontà del legislatore di individuare con maggiore certezza il dies a quo, nell’ottica del favor rei.
Nel caso concreto, l’ordine di esecuzione era stato emesso il 16 ottobre 2024 e notificato prima del 30 dicembre 2024, data in cui il ricorrente aveva presentato istanza di misura alternativa; la richiesta di rescissione era stata proposta l’11 febbraio 2025, oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, comprensivo della sentenza irrevocabile. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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