Sospensione della prescrizione e successione di norme processuali (Cass. pen. Sez. 2 n. 7685 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del processo disposta ai sensi dell’art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 determina la sospensione del corso della prescrizione ex art. 159, primo comma, n. 3-bis cod. pen., nella misura massima di due anni per i reati per cui è prevista la prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen. La sentenza di non doversi procedere emessa dopo l’entrata in vigore della riforma ai sensi del novellato art. 420-quater cod. proc. pen., in un processo pendente in cui non era stata disposta la prosecuzione in assenza dell’imputato, comporta l’applicazione dell’art. 159, ultimo comma, cod. pen. novellato, con sospensione della prescrizione tra la data della sentenza e quella del rintraccio dell’imputato. In tale ipotesi non trova applicazione il comma 5 dell’art. 89 delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150/2022, che riguarda i soli reati commessi dopo il 18 ottobre 2021.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato per il reato di ricettazione di un ciclomotore, ritenendo il reato estinto per prescrizione. Secondo l’imputazione, il fatto era stato commesso il 20 maggio 2014 e il Tribunale aveva considerato maturato il termine decennale al 20 maggio 2024, senza calcolare alcuna sospensione del corso della prescrizione.
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo che il Tribunale non aveva considerato i periodi di sospensione del processo disposti ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. in diverse udienze, sia nella formulazione antecedente sia in quella successiva alla riforma Cartabia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come dal controllo degli atti risultasse la mancata regolare instaurazione del contraddittorio processuale. Le ordinanze di sospensione del processo, adottate ai sensi dell’art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione vigente prima della riforma Cartabia, avevano determinato una sospensione complessiva di due anni del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3-bis cod. pen. Tale sospensione, quand’anche disposta per un tempo ulteriore, non poteva eccedere i termini previsti dall’art. 161, secondo comma, cod. pen., pari a due anni per il reato di ricettazione.
La Corte ha inoltre evidenziato che, all’udienza del 27 gennaio 2023, successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il Tribunale aveva emesso sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, ai sensi del novellato art. 420-quater cod. proc. pen. Tale statuizione rendeva applicabile la nuova disposizione dell’art. 159, primo comma, n. 3-bis cod. pen., che prevede la sospensione della prescrizione per effetto della sentenza, nonché il novellato ultimo comma dell’art. 159 cod. pen., che sospende il corso della prescrizione tra la data della sentenza e la data del rintraccio dell’imputato, nel caso di specie pari a due mesi e cinque giorni.
Quanto alla disciplina transitoria, la Corte ha osservato che l’art. 89 delle norme transitorie del d.lgs. n. 150/2022 non si attaglia al caso in esame nel suo primo comma, non essendo stata emessa alcuna ordinanza di prosecuzione in assenza dell’imputato. Il comma 2 della medesima norma si applica al processo in esame, poiché il Tribunale aveva emesso la sentenza ai sensi del novellato art. 420-quater cod. proc. pen. senza procedere a nuove ricerche. Il comma 5 non riguarda la fattispecie, inerendo ai reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, mentre il reato in questione era antecedente a tale data.
La Corte ha pertanto concluso che, considerando il periodo di sospensione complessivo di due anni, due mesi e cinque giorni, il reato non era prescritto alla data della sentenza impugnata né alla data odierna. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 420-quater c.p.p. – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato