Il ricorso cautelare reiterativo è inammissibile per cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 7684 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché aspecifico e meramente reiterativo, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che si limiti a riproporre le censure già dedotte in sede di gravame, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata. Il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare non può risolversi in una diversa valutazione degli elementi indiziari o delle risultanze probatorie, ma è circoscritto alla verifica della loro adeguatezza ai canoni della logica e ai principi di diritto. Il tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione, senza poter accertare la connessione con altri reati di competenza di un giudice territorialmente diverso.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila, decidendo sul riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Chieti aveva applicato alla ricorrente la misura degli arresti domiciliari con prescrizioni, in relazione a reati commessi tra aprile e maggio 2025. L’indagata, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione delle norme sulla competenza territoriale e sulla connessione; l’omesso riconoscimento della nullità dell’ordinanza applicativa per violazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e l’insussistenza del pericolo di reiterazione; l’illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza e la violazione del divieto di ne bis in idem.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che tutti i motivi proposti si caratterizzavano per la mera reiterazione delle censure già presentate al Tribunale del riesame, senza articolare effettive critiche alla decisione, limitandosi a contestarne il merito. Ha ricordato che, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del tribunale del riesame, il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti (Sez. 4, n. 26992 del 2013, Tiana; Sez. 4, n. 18807 del 2017, Cusmano; Sez. 2, n. 27866 del 2019, Mazzelli).
Quanto al primo motivo, relativo alla competenza, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, richiamando il principio per cui il tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione, non potendo accertare la connessione con altri reati pendenti davanti a un giudice territorialmente diverso (Sez. 5, n. 23037 del 2023, Pavanati; Sez. 4, n. 48273 del 2012, Minda). Nel caso di specie, la difesa aveva genericamente evocato l’esistenza di un diverso procedimento per fatti analoghi, senza considerare che la valutazione di un’eventuale continuazione tra i reati avrebbe richiesto accertamenti di fatto inibiti al giudice di legittimità.
Sul secondo motivo, la censura è stata ritenuta generica per non essersi confrontata con la motivazione del Tribunale, che aveva argomentato sul pericolo di reiterazione richiamando le modalità della condotta e l’ambito violento in cui maturavano le cessioni di stupefacenti. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., considerato che l’interrogatorio preventivo andava escluso in presenza di un reato ostativo quale la rapina aggravata.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la ricorrente, contestando la valutazione della provvista indiziaria, non aveva indicato gli specifici aspetti della motivazione che avrebbero potuto condurre a conclusioni diverse. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in materia di misure cautelari personali consente solo la verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica, non la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate (Sez. F., n. 47748 del 2014, Contarini; Sez. 4, n. 22500 del 2007, Terranova; Sez. 3, n. 40873 del 2010, Merja). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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