Inammissibile il ricorso per censure sulla dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 8701 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà e apparenza della motivazione, si risolva in una richiesta di riesame del merito della vicenda processuale. Le censure che, al di là della nominale indicazione dei vizi, si sostanziano in un mero dissenso rispetto alla valutazione degli elementi fattuali compiuta dal giudice di appello non possono trovare ingresso in sede di legittimità, ove la dosimetria della pena risulti motivata con riferimento a plurimi indici fattuali, nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre, mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 3.150,00 di multa per i reati di cui all’art. 23, comma 3, legge n. 110/1975 e all’art. 697 cod. pen., commessi in un comune della provincia di Pordenone.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi riguardanti la determinazione della pena e l’esclusione dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore depositava altresì memoria insistendo nei motivi e contestando i profili di inammissibilità sollevati, sottolineando la natura delle censure inerenti alla violazione di legge e alla contraddittorietà e apparenza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso, pur nella formale indicazione dei vizi di legge e di motivazione, fossero in realtà volti a ottenere un riesame del merito della vicenda, svalutando i dati fattuali compiutamente valutati dalla Corte territoriale e con i quali erano intessute le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Con particolare riferimento alla dosimetria della pena, la Corte ha rilevato che il trattamento sanzionatorio era stato motivato dal giudice di appello con riferimento a plurimi indizi fattuali: la funzionalità della detenzione dell’arma alla preparazione di un reato, desumibile dal rinvenimento di due sottocaschi, un rotolo adesivo e fascette di plastica, nonché il contenuto di un messaggio indicativo dell’autonoma consapevolezza dell’imputato della disponibilità dell’arma, sprovvista di segni descrittivi.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha osservato che le censure formulate riproponevano considerazioni analoghe a quelle relative all’omessa motivazione sull’entità della pena, senza confrontarsi con gli ampi apprezzamenti che avevano condotto la Corte territoriale a ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da un terzo soggetto.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui le censure di mero dissenso rispetto alla valutazione degli elementi fattuali compiuta dal giudice di merito non possono trovare accoglimento in sede di legittimità (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227 – 01), dichiarando il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 697 c.p. – Detenzione abusiva di armi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso