Termine per impugnare decorrente dal termine maggiorato per il deposito della motivazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 12621 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre, ai sensi del successivo comma 2, lett. c), dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito della sentenza, anche quando tale termine sia stato maggiorato ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. Il giudice dell’impugnazione, nell’accertare la tempestività dell’atto, deve avere riguardo al termine di deposito effettivamente indicato nel dispositivo e non a quello ordinario di quindici giorni previsto dal comma 2 dell’art. 544 cod. proc. pen.. La mancata considerazione del termine maggiorato determina un errore nel calcolo che comporta la nullità della declaratoria di inammissibilità per tardività.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata per tentato furto aggravato. Il giudice di prime cure, all’esito del giudizio direttissimo, aveva indicato nel dispositivo il termine di venti giorni per il deposito della motivazione.
La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dal deposito della sentenza, avvenuto quindici giorni dopo la lettura del dispositivo, calcolando come ultimo giorno utile per l’appello una data antecedente a quella in cui l’atto era stato effettivamente depositato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la violazione degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen.. La Corte ha ricordato che l’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. consente al giudice, quando la motivazione è di particolare complessità, di indicare nel dispositivo un termine per il deposito più lungo di quello ordinario, fino a novanta giorni.
Nel caso di specie, il dispositivo della sentenza di primo grado aveva correttamente fissato un termine di venti giorni per il deposito della motivazione. La sentenza era stata depositata il 31.3.2025, nel rispetto di tale termine. La Corte ha precisato che la decorrenza del termine di impugnazione non è legata alla data dell’effettivo deposito ma alla scadenza del termine concesso dal giudice, quale risultante dal dispositivo.
Pertanto, ai fini del calcolo dei quarantacinque giorni previsti dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il dies a quo era rappresentato dal quattordicesimo giorno successivo alla pronuncia, ossia il termine ultimo per il deposito della motivazione. Da tale data, calcolando i quarantacinque giorni, l’ultimo giorno utile per proporre appello coincideva con il giorno in cui l’atto era stato effettivamente presentato, rendendo l’impugnazione tempestiva.
La Corte ha, quindi, annullato l’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il giudizio.
Nota della Redazione
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