Ricorso in cassazione inammissibile per genericità del motivo cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 12887 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per la sua genericità, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che si limiti a dedurre l’omessa valutazione delle deduzioni contenute in una memoria difensiva, senza indicare in alcun modo le argomentazioni in essa svolte e i profili di omessa valutazione autonoma da parte del giudice della cautela. La deduzione difensiva relativa al mancato esame della memoria perde comunque rilevanza, sotto il profilo dell’eventuale pregiudizio al diritto di difesa, laddove il ricorrente affermi di aver compiutamente illustrato oralmente le proprie argomentazioni nel corso dell’udienza di riesame.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a ventitré delitti di truffa pluriaggravata in concorso commessi in danno di persone anziane. Avverso tale ordinanza, l’imputato proponeva istanza di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigettata dal Tribunale di Torino, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari.

Il difensore dell’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduceva la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., per l’asserita omessa valutazione autonoma, da parte del giudice di prime cure, delle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata prima dell’interrogatorio preventivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile in quanto il motivo proposto risultava del tutto generico. Il ricorrente, infatti, lamentava la mancata valutazione dei rilievi sollevati con una memoria difensiva, ma non indicava in alcun modo né le argomentazioni in essa contenute, né i profili di omessa valutazione autonoma di tali argomentazioni da parte dei giudici della cautela.

La Suprema Corte ha inoltre osservato come il ricorrente avesse affermato che le argomentazioni della memoria erano state compiutamente illustrate oralmente nel corso dell’udienza di riesame. Tale circostanza, secondo i giudici di legittimità, fa venir meno la rilevanza, sotto il profilo della sussistenza di un eventuale pregiudizio al diritto di difesa, della deduzione difensiva, peraltro meramente assertiva, relativa al mancato esame della memoria da parte del Tribunale del riesame.

Alla stregua di tali rilievi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., richiamando i principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. La cancelleria è stata altresì incaricata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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