Proporzionalità e perimetrazione nel sequestro di dispositivi informatici (Cass. pen. n. 15894/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio di dispositivi informatici, a pena di nullità, deve essere sorretto da idonea motivazione in ordine alla finalità probatoria perseguita e alla pertinenza dei dati da acquisire, in modo da garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di accertamento del reato e il diritto di proprietà e di riservatezza del soggetto inciso.
Il principio di proporzionalità, espressione del canone di ragionevolezza, deve essere rispettato sin dalla genesi del provvedimento ablatorio e postula che il sequestro sia limitato a quanto strettamente necessario al fine probatorio, potendosi fare ricorso alla misura solo quando non sia possibile pervenire allo stesso risultato con modalità meno afflittive.
Nell’ipotesi di sequestro di supporti informatici, il pubblico ministero deve indicare, anche in modo approssimativo, i criteri di selezione dei dati e un termine ragionevole per l’estrazione e l’analisi degli stessi, termine che può essere prorogato in relazione alle obiettive evenienze del caso concreto.
L’inosservanza o l’eccessiva durata del vincolo può essere sindacata dal titolare dei beni mediante istanza di restituzione ex art. 262 c.p.p. e successivo ricorso al giudice per le indagini preliminari o al tribunale del riesame.
Il Fatto
Il pubblico ministero emetteva decreto di perquisizione e sequestro di telefoni cellulari, personal computer e altri supporti informatici nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, al fine di rinvenire documentazione utile a ricostruire i rapporti commerciali tra i soggetti coinvolti. Il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza di riesame proposta avverso tale decreto.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, lamentando la violazione del principio di proporzionalità per genericità del decreto, che non indicava i criteri di selezione dei dati e la perimetrazione temporale, e per l’avvenuta acquisizione di copia integrale dei dispositivi, configurando un’indagine esplorativa su fatti estranei all’ipotesi di accusa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i principi affermati dalle Sezioni Unite (sentenze Bevilacqua e Botticelli) in tema di proporzionalità del sequestro probatorio, secondo cui il decreto deve contenere una motivazione specifica sulla finalità perseguita, anche quando il sequestro abbia ad oggetto il corpo del reato, al fine di garantire il bilanciamento tra l’interesse pubblico all’accertamento del fatto e i diritti costituzionali della persona, quali la proprietà e la libera iniziativa economica. Ha quindi ribadito che il requisito della proporzionalità implica la residualità della misura, che può essere adottata solo quando non sia possibile conseguire il medesimo risultato con modalità meno invasive.
La Corte ha precisato che l’obbligo di indicare i tempi per la selezione dei dati rilevanti non impone la fissazione di un termine esatto e inderogabile, ma di un termine ragionevole, la cui determinazione può tenere conto di fattori come la mancata collaborazione dell’indagato o le difficoltà tecniche. Ha affermato che la protrazione del vincolo deve essere limitata al tempo necessario per le operazioni tecniche e che, trascorso un periodo congruo, l’interessato può chiedere la restituzione del dispositivo ex art. 263 c.p.p.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che il decreto del pubblico ministero avesse specificato le finalità probatorie e i documenti pertinenti, e che le operazioni di copia forense fossero state ultimate entro dieci giorni, termine considerato congruo. Ha, inoltre, osservato che la censura relativa all’acquisizione di dati sensibili non era supportata dalla dimostrazione di un interesse concreto ed attuale alla loro disponibilità esclusiva. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato per infondatezza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.