L’esigenza abitativa stabile non integra lo stato di necessità (Cass. pen. Sez. 2 n. 13740 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione abusiva di un bene immobile è scriminata ai sensi dell’art. 54 cod. pen. solo quando sia commessa per fronteggiare un pericolo attuale di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto all’abitazione o di altri diritti fondamentali garantiti dall’art. 2 Cost. La scriminante richiede la sussistenza, per tutto il periodo dell’illecita occupazione, degli elementi costitutivi dell’assoluta necessità della condotta e dell’inevitabilità del pericolo. Lo stato di necessità non può essere invocato per sopperire alla stabile esigenza abitativa dell’agente, né può essere fatto coincidere con il mero disagio abitativo o con le precarie condizioni economiche e di salute del nucleo familiare, che costituiscono presupposti generici privi dell’attualità e transitorietà richieste dalla norma.

Il Fatto

Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, aveva assolto l’imputata dai reati di invasione di terreni o edifici e di danneggiamento aggravato, per aver occupato senza titolo un alloggio di proprietà dell’ATERP di Reggio Calabria, introducendosi nello stesso previo danneggiamento della porta di ingresso. Il giudice di merito aveva riconosciuto la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, ritenendo che le condizioni di salute e le precarie condizioni economiche del nucleo familiare dell’imputata integrassero il pericolo di danno grave alla persona.

La Motivazione della Corte

Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 54 cod. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la mera condizione di disagio abitativo non integra i presupposti dell’esimente. La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale applicato a fattispecie analoghe di occupazione di alloggi pubblici.

La Corte ha precisato che l’abusiva occupazione di un immobile è scriminata solo in presenza di un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona, non potendo la scriminante essere invocata per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. La giurisprudenza citata, ivi comprese le sentenze Sez. 2, n. 10694 del 2019 e Sez. 2, n. 4292 del 2011, ha chiarito che l’occupazione arbitraria di un appartamento di un ente preposto all’edilizia popolare rientra nell’art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale, non coincidendo con l’esigenza di reperire un alloggio.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha omesso di accertare: l’esistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona dell’imputata e dei suoi figli, non potendo tale pericolo coincidere con la sola presenza di condizioni di salute precarie; la non evitabilità altrimenti del pericolo, anche in relazione alle effettive condizioni economiche del nucleo familiare; e la permanenza di tali presupposti durante l’intero periodo di occupazione, la cui durata non è stata neppure individuata. La Corte ha concluso che il Tribunale ha indebitamente fatto coincidere lo stato di necessità con il mero disagio abitativo, incorrendo nella violazione di legge denunciata.

La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata con rinvio al Tribunale di Locri, in diversa persona fisica, che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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