La restituzione ai soci di finanziamenti postergati integra bancarotta fraudolenta per distrazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 13935 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la qualificazione delle erogazioni effettuate dai soci in favore della società deve essere operata dal giudice di merito attraverso un’indagine di carattere sostanziale, volta ad accertare la concreta causa del negozio, a prescindere dal nomen iuris adoperato dalle parti. La restituzione ai soci di somme versate a titolo di capitale di rischio, incluso il versamento in conto futuro aumento di capitale, configura un pagamento non dovuto e integra una condotta oggettivamente distrattiva. Parimenti, la restituzione di finanziamenti erogati in presenza dei presupposti di cui all’art. 2467 cod. civ. assume natura distrattiva, poiché la postergazione rende il credito di rimborso inesigibile, equiparando il finanziamento anomalo agli apporti di capitale di rischio. L’operatività della postergazione deve essere accertata con riferimento al momento genetico del finanziamento e non a quello della restituzione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti del ricorrente, quale presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni dichiarata fallita, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Le contestazioni riguardavano la distrazione di somme attraverso bonifici, prelevamenti di contanti e indebite compensazioni di poste contabili. L’imputato era stato ritenuto responsabile per aver rimborsato, tra il 2008 e il 2009, un prestito ricevuto dalla socia di maggioranza, della quale era amministratore unico, in un periodo in cui la società versava già in stato di dissesto. I fatti relativi alle compensazioni erano stati invece commessi tra il 2009 e il 2010, in pendenza della procedura di concordato preventivo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro delle diverse figure di apporti dei soci, distinguendo tra conferimenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti. Ha rilevato che, in ogni caso, l’accertamento della natura dell’erogazione richiede un’indagine sostanziale che non può essere condizionata dalle appostazioni contabili operate dall’organo amministrativo. La Corte ha quindi affermato che la restituzione di somme versate a titolo di capitale di rischio configuri un pagamento non dovuto e, in caso di fallimento, una condotta oggettivamente distrattiva, non riconducibile alla mera alterazione dell’ordine dei pagamenti propria della bancarotta preferenziale.

Con riguardo ai finanziamenti dei soci, gli ermellini hanno richiamato l’art. 2467 cod. civ., evidenziandone la funzione protettiva delle ragioni creditorie. La postergazione del credito di rimborso, operando già durante la vita della società, rende il credito del socio finanziatore non esigibile sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria. In tale contesto, la restituzione di un finanziamento concesso in presenza dei presupposti di legge integra un pagamento di un credito inesigibile e, quindi, una condotta distrattiva. La Corte ha precisato che la verifica dei presupposti di operatività dell’art. 2467 cod. civ. deve riguardare il momento genetico del finanziamento, e non la fase della restituzione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente desunto lo squilibrio patrimoniale dal contestuale versamento in conto capitale di una somma di pari importo, nonché dalle condizioni economiche della società all’epoca del rimborso.

Quanto alle compensazioni, la Corte ha ritenuto infondate le censure difensive. Ha richiamato l’art. 56 l. fall., applicabile al concordato preventivo ex art. 169 l. fall., che richiede, quale presupposto per la compensazione, l’anteriorità del fatto genetico del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento. Nel caso in esame, la compensazione aveva riguardato crediti antecedenti alla domanda di concordato, utilizzati per soddisfare integralmente un credito pregresso. In assenza del requisito dell’anteriorità, la compensazione si risolve in un indebito pagamento dell’eccedenza rispetto a quanto il creditore avrebbe percepito in moneta concorsuale. Irrilevante è stata ritenuta la circostanza del controllo operato dal commissario giudiziale, non incidente sulla responsabilità dell’amministratore.

La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, rilevando l’incompatibilità tra l’aumento a titolo di continuazione e l’intervenuta compensazione tra le aggravanti e le attenuanti generiche. L’aumento per la continuazione è stato ritenuto ontologicamente inconcepibile a fronte dell’unicità della procedura concorsuale all’interno della quale si sono manifestate le condotte. La sentenza è stata quindi annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, rigettandosi il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

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