Appello penale: inammissibili censure sulla pena senza illegalità della sanzione (Cass. pen. Sez. 5 n. 14197 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della sentenza resa all’esito del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, nonché per la deduzione dell’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, ovvero che non riguardino una pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
Con sentenza del 16 maggio 2025, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città, aveva accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. formulata nell’interesse di due imputati, rideterminando la pena per i reati loro ascritti e confermando nel resto la sentenza di primo grado, che li aveva condannati per una pluralità di furti pluriaggravati ai danni di esercizi commerciali e edifici scolastici. Avverso tale decisione gli imputati proponevano ricorso per cassazione con distinti atti.
Con un unico motivo, uno degli imputati denunciava il vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena stabiliti per il vincolo della continuazione, ritenuti non adeguatamente giustificati rispetto alla pena edittale minima. L’altro imputato deduceva, da un lato, l’omessa pronuncia sulla richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa e, dall’altro, un analogo vizio di motivazione sugli aumenti per la continuazione, assumendo la violazione del divieto di superare il cumulo materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame, non è prevista una disciplina specifica sulle censure proponibili, essendo stabilita solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ha quindi richiamato il principio per cui, in tema di concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per i vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla determinazione della pena, purché la sanzione non sia illegale.
Alla stregua di tali principi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che lamentava l’omessa motivazione sulla quantificazione degli aumenti per la continuazione, non vertendosi in ipotesi di pena illegale. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 81, comma 3, cod. pen., la Corte ha chiarito che la norma vieta di superare la pena del cumulo materiale avuto riguardo al massimo edittale previsto per ciascun reato, evenienza non ricorrente nel caso di specie.
In relazione alla richiesta di invio a un programma di giustizia riparativa, la Corte ha affermato che, pur essendo il relativo provvedimento impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione, la richiesta non può limitarsi alla generica invocazione dell’istituto. Essa deve essere corredata da specifici elementi fattuali che dimostrino la concreta incidenza, sia pure potenziale, del programma sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio.
Nel caso di specie, l’istanza depositata si sostanziava unicamente nella richiesta di ammissione al programma, senza alcuna indicazione della sua utilità ai sensi dell’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice di valutare se l’invio possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 129-bis c.p.p. – Accesso ai programmi di giustizia riparativa
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari