La decisione del Magistrato di sorveglianza sulla giustizia riparativa è reclamabile al Tribunale di sorveglianza (Cass. pen. n. 31946 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza rigetta la richiesta di ammissione a un programma di giustizia riparativa ha natura giurisdizionale e, in quanto direttamente incidente su diritti soggettivi, è impugnabile con il reclamo al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen., non già con il ricorso per cassazione. In fase esecutiva, la competenza a decidere sull’accesso del condannato ai programmi di giustizia riparativa spetta al Magistrato di sorveglianza. L’impugnazione proposta con un mezzo diverso va riqualificata ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice competente.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto rigettava l’istanza di un detenuto volta all’avvio di un programma di giustizia riparativa, richiamando la mancata costituzione, per la Regione Umbria, dei Centri di giustizia riparativa e l’assenza di segnali di concreto interesse al percorso riparativo.
Avverso tale decisione l’interessato proponeva impugnazione, che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, sul presupposto della mancanza di un’ipotesi di reclamo avverso la decisione in materia, qualificava come ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione condivide le argomentazioni già espresse nell’ordinanza n. 18811 del 05/03/2026, secondo cui la decisione in materia di ammissione ai programmi di giustizia riparativa è reclamabile. Il quadro normativo — segnatamente l’art. 129-bis, comma 1, cod. proc. pen., l’art. 13, quarto comma, ord. pen. e l’art. 15-bis ord. pen. — dimostra il favore dell’ordinamento per l’istituto e attribuisce al Magistrato di sorveglianza, in fase esecutiva, la competenza a decidere sull’accesso del condannato a tali programmi, in conformità al principio enunciato da Sez. 6, n. 27072 del 15/05/2025.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 5166 del 30/10/2025, hanno chiarito che il provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa ha natura giurisdizionale ed è impugnabile, in quanto la partecipazione al programma può produrre effetti giuridicamente rilevanti su qualunque processo penale, come una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio.
Tale natura giurisdizionale non muta quando la decisione sia assunta nella fase esecutiva dal Magistrato di sorveglianza. Per le decisioni direttamente incidenti su diritti soggettivi, l’art. 35-bis ord. pen. prevede il reclamo al Tribunale di sorveglianza. Applicando tale disposizione anche alla materia della giustizia riparativa, la Corte conclude che il mezzo di impugnazione avverso la decisione di ammissione è il reclamo, in coerenza con il principio del doppio grado di merito in materia di diritti soggettivi dei detenuti.
Pertanto, applicando il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso è stato riqualificato come reclamo, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Nota della Redazione
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