Giustizia riparativa: diniego impugnabile ma nessun diritto automatico all’accesso (Cass. pen. Sez. II n. 38649 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice nega l’accesso al programma di giustizia riparativa, ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., è impugnabile con la sentenza che definisce la fase del giudizio in cui l’ordinanza è stata emessa, senza limitazioni legate al regime di perseguibilità dei reati. Non sussiste tuttavia alcun diritto dell’imputato all’avvio del programma, né alcun automatismo tra la presentazione dell’istanza e l’ammissione. Il giudice è chiamato a una delibazione preliminare di utilità e opportunità del percorso, alla luce della personalità dell’imputato, delle modalità del fatto e delle caratteristiche della persona offesa. Il procedimento riparativo non ha natura giurisdizionale e la sua disciplina è autonoma rispetto a quella processuale penale.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Venezia che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile di plurimi reati di furto, rapina e lesioni personali, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di quattro anni di reclusione e 1.800 euro di multa.

Nel giudizio di secondo grado la difesa ha chiesto, ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., l’invio dell’imputato a un centro di giustizia riparativa. La Corte ha respinto l’istanza, escludendone l’utilità. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto: il d.lgs. n. 150/2022 disciplina il procedimento riparativo come procedimento con finalità, struttura e disciplina autonome rispetto a quello penale, pur avendone il medesimo presupposto. Il suo avvio dipende da un atto dell’autorità giudiziaria, che la norma àncora a due valutazioni: una prognosi sull’utilità del programma e una diagnosi sull’assenza di pericoli per i partecipanti e per l’accertamento dei fatti.

Tale valutazione resta esterna al procedimento riparativo, che non è ancora iniziato, ed è adottata nell’ambito del procedimento penale, con ricadute anche sul piano del trattamento sanzionatorio e dei benefici. Il procedimento riparativo non ha natura giurisdizionale: il programma e le relative attività non appartengono al processo penale e sono regolati da regole non mutuabili da quelle processuali.

Sul piano dell’impugnabilità, la Corte ricorda che la giurisprudenza prevalente aveva escluso in radice il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di diniego, non avendo essa natura giurisdizionale (Sez. II n. 6595 del 2024, seguita da altre pronunce). Un orientamento aveva ammesso l’impugnazione con limitazioni legate al regime di perseguibilità; un altro l’aveva ammessa senza limiti. Il contrasto è stato superato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 30 ottobre 2025, di cui è nota solo l’informazione provvisoria, secondo cui il diniego è impugnabile unitamente alla sentenza che definisce la fase, senza limitazioni in relazione al regime di perseguibilità.

Ciò posto, la Corte ribadisce che non esiste un diritto dell’imputato ad accedere alla giustizia riparativa e che il giudice deve compiere una delibazione preliminare di fondatezza dell’istanza, valutando elementi sintomatici di utilità e opportunità in relazione alla personalità dell’imputato, alle modalità del fatto e alle caratteristiche della persona offesa.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha respinto l’istanza non perché tardiva, ma perché ritenuta non utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato. Ha valorizzato l’atteggiamento dell’imputato, che, pur avendo ammesso i fatti, non ha manifestato interesse a instaurare alcuna relazione con le vittime delle sue condotte predatorie, non indicate specificamente nell’istanza. Ha inoltre considerato che le persone offese non avrebbero tratto giovamento dal percorso, in ragione della natura dei reati, connessi alla loro attività commerciale. La Corte ritiene tali motivazioni corrette e conformi ai principi dell’istituto: la previsione di un’istanza personale sottolinea il carattere individuale della scelta, che presuppone impegno personale e revisione critica della condotta, non la mera ammissione degli addebiti. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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