Prescrizione braccialetto elettronico come modalità ordinaria domiciliari senza motivazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 15089 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la prescrizione di applicazione del c.d. braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela degli arresti domiciliari. Ne consegue che, laddove il giudice disponga la sostituzione della custodia in carcere con la misura domiciliare controllata, non è tenuto a fornire alcuna motivazione aggiuntiva circa le ragioni per cui ritiene necessario il controllo elettronico, gravando l’onere argomentativo, ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen., esclusivamente sul giudice che, all’esito della valutazione sulla natura e sul grado delle esigenze cautelari, ritenga di escluderlo. Il motivo di ricorso avverso la clausola condizionale che subordini l’esecuzione degli arresti domiciliari alla disponibilità del dispositivo elettronico è privo di attualità qualora, medio tempore, la misura abbia trovato concreta esecuzione, risultando pertanto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
Un imputato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per delitti in materia di stupefacenti e condannato all’esito del giudizio abbreviato, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Il Giudice per l’udienza preliminare aveva rigettato l’istanza, ma il Tribunale di L’Aquila, in sede di appello cautelare, aveva accolto parzialmente il gravame, disponendo la sostituzione della custodia inframuraria con gli arresti domiciliari, subordinando però l’esecuzione alla concreta disponibilità del braccialetto elettronico.
Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della subordinazione della misura alla disponibilità del dispositivo nonché il difetto di motivazione in ordine alla necessità della sua applicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso era divenuto privo di attualità, poiché il provvedimento impugnato aveva già trovato esecuzione. Richiamato l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che richiede un interesse attuale e concreto all’impugnazione, e il principio delle Sezioni Unite n. 6624 del 2012 in tema di sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato inammissibile la prima censura, in quanto correlata alla protrazione della custodia in carcere, ormai cessata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’art. 275-bis cod. proc. pen., evidenziando come la riforma del 2013 abbia ribaltato i termini della valutazione rimessa al giudice: i meccanismi di controllo elettronico devono essere sempre prescritti, salvo che il giudice li ritenga non necessari in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari.
Muovendo da tale premessa e richiamando le Sezioni Unite n. 20769 del 2016 e la successiva giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che la prescrizione del braccialetto elettronico costituisce un effetto ordinario dell’applicazione degli arresti domiciliari, sicché la sua adozione non richiede un autonomo corredo argomentativo. L’onere motivazionale grava semmai sul giudice che esclude il dispositivo, non su quello che lo prescrive.
Nel caso di specie, avendo il Tribunale accertato la persistenza del pericolo di reiterazione, la prescrizione del controllo elettronico si è collocata in piena coerenza con la valutazione cautelare complessivamente operata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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