Esigenze cautelari attuali e inadeguatezza degli arresti domiciliari fuori contesto (Cass. pen. Sez. II n. 34294 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il giudizio sull’attualità e sulla concretezza delle esigenze cautelari non è di tipo retrospettivo quando il giudice del riesame valorizza elementi che, in chiave prognostica, denotano la persistente pericolosità del ricorrente. La natura organizzata, itinerante e sovralocale del sodalizio, il ruolo attivo di esecutore e di procacciatore di manovalanza criminale e la mancata dissociazione fondano la valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari disposti in località diversa da quella di elezione delle condotte criminose. Il giudizio di inadeguatezza della misura domiciliare, per il suo carattere assorbente e pregiudiziale, implica pronuncia sull’impossibilità di impiegare gli strumenti elettronici di controllo a distanza. L’apprezzamento della pericolosità resta riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Il Fatto

Il ricorrente si trova in stato di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., con condotta permanente, e per concorso in rapina pluriaggravata. Con sentenza del Tribunale di Pistoia è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro duemila di multa, venendo assolto dal delitto di truffa aggravata originariamente contestato.

La difesa ha proposto istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari presso un domicilio sito fuori dal contesto campano di origine, per affievolire il pericolo di recidiva. Il Tribunale ha respinto l’istanza e, sull’appello, ha confermato il rigetto. Il ricorrente ha quindi impugnato per cassazione l’ordinanza del riesame, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, 274 lett. c), 275, commi 1 e 3, 299 cod. proc. pen. e motivazione apparente, contraddittoria e illogica.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Tribunale del riesame ha esaminato il quadro delle esigenze cautelari e gli elementi nuovi dedotti con l’istanza difensiva, spiegando perché le nuove circostanze non fossero idonee a garantire la collettività dal pericolo di reiterazione, già stimato estremamente elevato con i precedenti giudicati cautelari.

L’ordinanza impugnata richiama indici altamente dimostrativi della persistenza dei pericula: la natura organizzata, itinerante e sovralocale del sodalizio, il ruolo attivo del ricorrente quale esecutore materiale di condotte predatorie realizzate anche fuori dal contesto locale e quale reclutatore di nuova manovalanza in sinergia con i promotori dell’associazione. A questi si aggiungono la mancata dissociazione dopo gli arresti di altri complici, il contenuto di un’intercettazione sull’attività di procacciatore svolta iure proprio e l’inserimento in un contesto con contatti verso esponenti di un noto clan di camorra.

Tali elementi, in assenza di più significativi indici di rescissione dei rapporti criminali, sono stati ritenuti rappresentativi tanto del pericolo di ripresa dei contatti illeciti quanto di reiterazione di condotte analoghe. Il giudizio di disvalore è stato espresso in chiave prognostica, non meramente ricostruttiva del passato, con aderenza agli indici legali di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

Ne consegue che il motivo incentrato sull’assenza di elementi attuali sulla persistenza dell’operatività dell’organizzazione non è decisivo. Il giudizio del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, costituisce anche pronuncia implicita sull’impossibilità di impiegare gli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017).

L’apprezzamento della pericolosità ai fini della concessione degli arresti domiciliari resta riservato al giudice di merito ed è incensurabile in legittimità se congruamente e logicamente motivato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998; Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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