Il braccialetto elettronico è modalità esecutiva degli arresti domiciliari (Cass. pen. Sez. 5 n. 15644 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la sottoposizione al braccialetto elettronico non qualifica una diversa misura coercitiva rispetto a quelle delineate dal sistema processuale, ma individua una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, la cui applicazione richiede comunque un giudizio di affidabilità del cautelato. Non versa in una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria, il giudice deve sempre motivare sulla concreta inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’insussistenza delle esigenze cautelari è rilevabile in Cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, il cui vizio deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Enna applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di furto pluriaggravato, commesso impossessandosi di un apparato bancomat mediante un escavatore, e di resistenza a pubblico ufficiale, per aver usato violenza per sfuggire ai Carabinieri intervenuti. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta confermava l’ordinanza, rigettando la richiesta di applicazione di una misura meno afflittiva.

Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse desunto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato dalla sola gravità dei fatti, senza considerare la novella dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e che la motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari fosse una mera formula di stile, contrastando con la ratio dell’art. 275-bis cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. L’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate è un apprezzamento di merito, rientrante nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito, con la conseguenza che il controllo della Cassazione è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche e dell’assenza di illogicità evidenti della motivazione.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente agganciato il pericolo concreto e attuale di reiterazione non solo alla gravità della condotta, ma anche alla personalità dell’indagato, valutata attraverso lo specifico indicatore dei pregiudizi penali e della refrattarietà rispetto ai moniti derivanti dalle condanne subite.

Quanto alla censura sulla motivazione dell’inidoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, la Corte ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 20769 del 2016, precisando che il presidio elettronico non qualifica una diversa misura coercitiva ma individua una modalità esecutiva degli arresti domiciliari. La sua applicazione richiede, comunque, un giudizio di affidabilità del cautelato, che il Tribunale ha ragionatamente escluso, avendo evidenziato la personalità altamente pericolosa e professionalmente votata al delitto del ricorrente, nonché la sua totale inaffidabilità e irrispettosità degli ordini impartiti dall’Autorità.

La Corte ha concluso ritenendo le obiezioni del ricorrente generiche ed assertive, ridotte a inconsistenti note di dissenso. Ha dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 275-bis c.p.p.

Tutte le 69 sentenze sull'art. 275-bis c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *