Giudice del rinvio valuta causale dazione e concussione ambientale (Cass. pen. Sez. 2 n. 16612 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame, il giudice è vincolato allo schema motivazionale enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione delle emergenze probatorie concernenti il punto annullato. Il riferimento a un c.d. contesto ambientale di ingerenza del pubblico ufficiale non integra un novum lesivo del diritto di difesa e del principio di correlazione quando costituisca l’ antecedente logico della richiesta estorsiva, spiegandone origini e ragioni sulla base di elementi già riversati a sostegno della richiesta di misura cautelare. Non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione di attendibilità della persona offesa, salva l’ipotesi di manifesta contraddizione.

Il Fatto

Il Tribunale di Potenza, in sede di rinvio dalla Sesta Sezione penale, accoglieva l’appello del pubblico ministero e disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per il delitto di concussione ex art. 317 cod. pen., commesso in danno di un cittadino che gli aveva versato una somma di denaro in due tranche, contestualmente alla stipula di una scrittura privata di vendita di un immobile e successivamente al rogito notarile. Il provvedimento era stato preceduto da un annullamento con rinvio della medesima ordinanza cautelare per vizi di motivazione in punto di attendibilità della persona offesa e di causale della dazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi, verificando che il giudice del rinvio avesse colmato le lacune motivazionali indicate nella sentenza rescindente. In particolare, il Tribunale aveva spiegato perché la dazione non fosse riconducibile al pagamento di un credito professionale, valorizzando la procedimentalizzazione dell’operazione di vendita e l’ingerenza sistematica dell’indagato, quale Sindaco, nella vicenda negoziale e amministrativa. La Corte ha escluso che la valorizzazione del c.d. contesto ambientale configurasse un novum lesivo del diritto di difesa, trattandosi del presupposto logico della condotta contestata.

I giudici di legittimità hanno richiamato il principio che, in tema di appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della misura, il tribunale della libertà è giudice del riesame ex novo della vicenda cautelare nella sua interezza, con poteri estesi alla verifica di tutti i presupposti ex art. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. Tale cognizione non è limitata ai punti oggetto di specifica censura, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 18339 del 2004.

Con particolare riferimento al vincolo del rinvio, la Corte ha ricordato che il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella pronuncia di annullamento, ma conserva il potere di autonoma valutazione delle emergenze probatorie. Nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva demandato al Tribunale di superare le criticità del narrato della persona offesa e il giudice del rinvio aveva fornito risposta motivata e logica.

La Corte ha infine dichiarato inammissibili le residue doglianze in punto di gravità indiziaria ed esigenze cautelari, rilevando che tali profili non erano stati devoluti con il ricorso originario né assorbiti nel dictum di annullamento, e che la valutazione della credibilità della persona offesa costituisce questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi di manifesta contraddizione, come da precedente citato Sez. 2, n. 41505 del 2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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