Abusi su alunne minorenni: misure cautelari e attenuante della minore gravità (Cass. pen. Sez. III n. 26370 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. non richiedono la precisione e la concordanza degli indizi pretese dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio di merito, essendo sufficiente un qualificato giudizio di probabilità sulla responsabilità dell’indagato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame resta circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di illogicità evidenti, senza alcun potere di revisione degli elementi fattuali né di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure adeguate. L’attenuante della minore gravità ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen. va esclusa, con valutazione globale del fatto, quando la condotta sia reiterata in danno di minorenni e si inserisca in un rapporto fiduciario di affidamento: anche un singolo elemento di conclamata gravità è sufficiente a giustificarne il diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore scolastico, impugna dinanzi alla Corte di cassazione l’ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di riesame, ha confermato gli arresti domiciliari applicati dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di alunne minorenni infraquattordicenni dell’istituto ove prestava servizio.
La difesa propone quattro motivi: la carenza del quadro indiziario, il diniego della attenuante della minore gravità, l’insussistenza delle esigenze cautelari e la violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra la nozione di gravi indizi di colpevolezza rilevante in sede cautelare e quella che fonda il giudizio di colpevolezza finale. Richiamando propri precedenti, precisa che l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2: manca dunque il requisito della precisione e concordanza, incompatibile con la funzione dell’accertamento cautelare.
Il controllo di legittimità resta così circoscritto all’atto impugnato e a due soli requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti. Alla Corte non compete alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, delle esigenze di cautela e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice dell’applicazione e al tribunale del riesame.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità: il Tribunale aveva rilevato che la difesa non aveva mosso censure puntuali sui gravi indizi, e tale affermazione non risulta contestata nel ricorso.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il diniego dell’attenuante della minore gravità poggia su una valutazione globale del fatto: i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione, le caratteristiche psicologiche delle vittime, l’occasionalità o la reiterazione, la consistenza del danno anche psichico. La Corte ribadisce che per escludere l’attenuante basta un solo elemento di conclamata gravità. La reiterazione delle condotte, protrattasi quasi quotidianamente per un anno, è sintomatica dell’intensità del dolo e di una compressione non lieve della libertà sessuale, incompatibile con la minore gravità. Determinante è altresì la commissione degli abusi nell’ambito di un rapporto fiduciario di affidamento tra autore e vittime.
Il terzo e il quarto motivo sono parimenti manifestamente infondati, perché reiterativi di doglianze già vagliate. Il Tribunale, richiamando l’ordinanza genetica con cui si pone in rapporto di complementarità, ha fondato il pericolo di reiterazione su elementi specifici: l’agire con spregiudicata astuzia, l’approfittamento della vulnerabilità delle vittime e l’abuso della fiducia. Il trasferimento in altro plesso, la condizione di fragilità e la prossimità al pensionamento sono giudicati elementi di valore neutro, non idonei a escludere il pericolo. Quanto alla misura, l’inidoneità di una prescrizione meno afflittiva è desunta dal numero delle persone offese e dall’incapacità di contenere gli impulsi.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo ai sensi dell’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure