Ottemperanza al titolo esecutivo e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 55 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo, integra titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e assume un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice della cognizione. L’obbligo comprende l’integrale pagamento delle somme liquidate, interessi e spese legali incluse, e grava sull’ente l’onere di provare l’avvenuto adempimento. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione entro termine e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Le spese successive al giudicato sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, non quelle relative a strumenti esecutivi autonomamente scelti dal creditore.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un credito verso un Comune, ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il giudice civile aveva condannato l’ente al pagamento di una somma, oltre interessi, compensi ed esborsi. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo e notificato all’amministrazione.
Dopo la notifica, il Comune ha corrisposto solo l’imponibile delle fatture sottese al titolo, omettendo interessi moratori e spese legali. La ricorrente ha quindi adito il TAR per ottenere l’ordine di integrale esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. L’ente non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., e la sua ammissibilità, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il titolo esecutivo non opposto è divenuto definitivo ed è rimasto inadempiuto. La Corte ha ricordato che grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’integrale pagamento, richiamando sul punto Cass. S.U. n. 12533 del 2001. Il pagamento parziale del solo imponibile non assolve l’obbligo, residuando interessi e spese riconosciuti nel titolo.
Il Collegio ha qualificato il titolo come dotato di immediato valore conformativo-ordinatorio: l’amministrazione deve conformarsi al decisum e l’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Ha pertanto dichiarato l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia, la Corte ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, assegnando ulteriori sessanta giorni e ponendo il compenso a carico dell’ente. Quanto alle spese, ha distinto quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — dovute — da quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, escluse perché imputabili alla libera scelta del creditore, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 2490 del 2001 e TAR Campania, sez. IV, n. 1103 del 2016.
Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’ente alle spese e obbligo della ricorrente di restituire copia esecutiva del titolo o rilasciare quietanza ex art. 1199 cod. civ. all’atto del pagamento.
Nota della Redazione
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