Ottemperanza al giudicato e spese liquidate al difensore antistatario (TAR Campania n. 5690 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la parte della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario. La pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente, che legittima il primo a proporre il ricorso per l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta dal giudice della cognizione. La domanda di esecuzione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, va accolta con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Una società creditrice ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, che aveva rigettato l’opposizione a un decreto ingiuntivo e condannato il Comune debitore al pagamento delle spese di lite, liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il titolo esecutivo era stato notificato al Comune, ma questo non aveva provveduto al pagamento entro il termine di legge.
La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di ottemperanza per la somma non corrisposta, comprensiva della sorte e degli accessori, oltre alle spese maturate in favore del difensore antistatario, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Comune si è costituito tardivamente, sostenendo l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto escluso che il pagamento fosse avvenuto. La relazione del dirigente comunale, depositata in giudizio, non solo non costituisce prova dell’adempimento ma, al contrario, esorta l’ente a pagare per non incorrere in ulteriori spese. In tema di onere della prova dell’adempimento richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12533 del 2001.
Superata la questione preliminare, il Collegio ha affrontato l’ammissibilità della domanda proposta dal difensore antistatario, condividendo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, anche dello stesso Tribunale. Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese, dalla quale nasce l’obbligo di corrispondere la relativa prestazione pecuniaria, e ciò anche quando le spese siano liquidate in favore del difensore riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il primo a proporre il ricorso per l’adempimento, che tende a far conseguire anche nei suoi riguardi l’utilità illegittimamente negata dall’amministrazione con il comportamento omissivo.
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertato che le statuizioni giudiziali non risultano ottemperate, il Tribunale ha ordinato al Comune di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni.
In caso di ulteriore inerzia il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnando ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione e ponendo il compenso a carico dell’amministrazione. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinata negli interessi legali con decorrenza dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale ha distinto le voci dovute, funzionali all’introduzione dell’ottemperanza, da quelle non dovute, come le spese di precetto e delle procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Ha quindi liquidato in modo omnicomprensivo le spese, con attribuzione al procuratore antistatario, disponendo la restituzione della copia esecutiva del titolo o il rilascio di quietanza ai sensi dell’art. 1199 c.c..
Nota della Redazione
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