Rideterminazione equitativa del danno erariale e conferma del danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 65 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità contabile, la condanna per danno patrimoniale da ammanchi di cassa presuppone un quadro probatorio completo che consenta di imputare l’intera entità della sottrazione a un unico soggetto. Quando tale dimostrazione difetti, ferma restando la responsabilità dell’agente, il danno può essere rideterminato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il danno da disservizio è categoria di sintesi che ricomprende anche l’esercizio illecito di pubbliche funzioni, il cui costo aggiuntivo per l’amministrazione è risarcibile nei limiti dell’art. 1223 c.c., quale conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
Il Fatto
La Procura regionale ha contestato a un assistente di un ufficio giudiziario la sottrazione di somme di denaro contante dalle casse dell’ufficio, per un importo complessivo di euro 19.851,96, oltre a un danno da disservizio pari al 10% della retribuzione nel triennio. La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 235/2023, ha accolto integralmente la domanda, condannando l’incaricato al risarcimento di euro 23.982,96 in favore del Ministero della giustizia.
L’interessato ha proposto appello, censurando l’affermazione della responsabilità in assenza di prove, la configurazione dell’elemento psicologico del dolo, l’accertamento del nesso causale e la quantificazione del danno. La Procura generale ha chiesto dichiararsi l’appello inammissibile e, comunque, infondato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato congiuntamente i motivi attinenti al merito, per connessione. Quanto alla utilizzabilità delle videoriprese, il Collegio ha ritenuto che l’ufficio non integri luogo di privata dimora, essendo aperto all’accesso dell’utenza e del personale di servizio. Il compendio probatorio — comprensivo della verifica contabile del capo ufficio e della condanna in sede penale — ha consentito di addebitare i fatti all’appellante.
La Corte ha invece ritenuto meritevole di revisione la quantificazione del danno patrimoniale. L’imputazione di una lunga serie di ammanchi, dall’aprile 2018 all’aprile 2020, non è apparsa corroborata da un quadro probatorio completo, tale da attribuire a un unico soggetto l’intera entità della sottrazione, che sarebbe emersa alla chiusura dei singoli esercizi contabili, caratterizzati da incassi rilevanti.
Ferma restando la responsabilità, il Collegio ha rideterminato il danno patrimoniale in via equitativa in euro 10.000,00, ai sensi dell’art. 1226 c.c., non potendosi provare il preciso ammontare del pregiudizio imputabile.
Quanto al danno da disservizio, la Sezione ha richiamato la giurisprudenza contabile che lo configura come categoria di sintesi per condotte disfunzionali, comprensiva della riduzione di efficienza e del danno da servizio apparente. Il tratto comune è la minore produttività dei fattori profusi dall’amministrazione. Il costo ulteriore per colmare il vuoto organizzativo è risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c., quale conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
Nel caso concreto, il prelievo di denaro dalle casse cui l’appellante aveva accesso per ragioni di servizio costituisce esercizio illecito di pubbliche funzioni, causa di danno da disservizio, confermato in euro 5.631,00. L’appello è stato pertanto parzialmente accolto, con rideterminazione del danno patrimoniale e conferma del danno da disservizio; spese di difesa compensate.
Nota della Redazione
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