Rinnovazione della prova dichiarativa e obbligo di motivazione rafforzata in appello (Cass. pen. Sez. V n. 31053 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice che intenda riformare la decisione deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale delle prove dichiarative assunte in primo grado, a norma dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La riforma della pronuncia assolutoria impone inoltre una motivazione rafforzata, che affronti e confuti specificamente le ragioni poste dal primo giudice a fondamento del proscioglimento. La violazione di tale obbligo integra violazione di legge e determina l’annullamento della sentenza. Conseguentemente, ove alla data della decisione sia maturato il termine di prescrizione, si impone l’annullamento senza rinvio agli effetti penali, restando demandato al giudice del rinvio l’accertamento del dies a quo della prescrizione, questione di fatto non devolvibile alla Corte.

Il Fatto

La Corte di appello, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale, aveva dichiarato due imputati colpevoli del delitto di violenza privata ai sensi degli artt. 110 e 610 cod. pen., per avere installato un ponteggio che ostacolava l’accesso all’autorimessa della persona offesa e per averlo mantenuto dopo la richiesta di rimozione. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.

I ricorsi denunciano, tra l’altro, la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per avere il giudice d’appello riformato la sentenza assolutoria in base a una diversa valutazione della prova dichiarativa senza disporne la rinnovazione, nonché l’insussistenza del reato e l’intervenuta prescrizione. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che la sentenza di appello, nel riformare la decisione assolutoria, ha fatto preciso riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e dei consulenti tecnici delle parti, traendone un esito opposto a quello del primo giudice. Tale operazione ermeneutica imponeva, per il dettato dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale delle prove dichiarative assunte in primo grado.

Il giudice d’appello avrebbe pertanto dovuto risentire i tre dichiaranti indicati, la cui escussione era divenuta necessaria proprio in ragione della diversa valutazione compiuta. Sul punto la Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, che ha esteso l’obbligo di rinnovazione anche all’escussione dei consulenti tecnici.

La Corte aggiunge un ulteriore profilo di censura. La motivazione della sentenza di riforma non risulta rafforzata, come sarebbe stato comunque necessario. Il giudice d’appello non ha adeguatamente affrontato gli argomenti offerti dal primo giudice per negare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, primo fra tutti il rilievo che l’apertura del varco avrebbe comportato una modifica non solo del ponteggio ma anche del relativo progetto. Sul punto richiama Sez. 6 n. 1129 del 16.10.2025, dep. 2026, PG/D’Ambrosio.

La violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e il vizio di omessa motivazione rafforzata, con assorbimento delle ulteriori censure, determinano l’annullamento della sentenza impugnata. La Corte rileva che a tale annullamento consegue lo spirare del termine di prescrizione per uno solo degli imputati, non per l’altro, a carico del quale è stata riconosciuta la contestata recidiva.

Quanto alla fissazione del dies a quo del termine prescrizionale, la Corte precisa che essa comporta un accertamento di fatto non demandabile alla Corte stessa e comunque assorbito dal disposto annullamento. Ne deriva l’annullamento senza rinvio agli effetti penali per il primo imputato e l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per entrambi, ai soli effetti civili per l’uno e agli effetti sia penali sia civili per l’altro, con liquidazione delle spese demandata al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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