Fusione per incorporazione esclusa dal parere della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 162 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni societarie straordinarie deliberate dall’ente pubblico dopo l’assunzione della qualità di socio, tra cui la fusione per incorporazione, non rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016. La trasmissione alla Corte dei conti è imposta dalla legge solo per l’atto di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta. La fusione si risolve in una successione a titolo universale e, per i soci delle incorporate, in una continuazione del contratto sociale in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso il rapporto di concambio. Ne consegue il non luogo a provvedere in ordine all’atto deliberativo trasmesso, restando salva la verifica dell’operazione nell’ambito dei controlli sui piani di razionalizzazione ex art. 20 del TUSP.

Il Fatto

Il Comune di Porto San Giorgio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche, ai fini del parere ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 7 ottobre 2025. L’atto approva, in attuazione dei piani di razionalizzazione assunti con precedenti delibere consiliari, il progetto di fusione per incorporazione della società San Giorgio Energie S.r.l. nella Astea Energia S.p.a., unitamente allo statuto dell’incorporante e a un patto parasociale.

All’esito dell’operazione il Comune verrebbe a detenere una partecipazione minoritaria nella società incorporante. Il piano di razionalizzazione era già stato esaminato dalla Sezione con deliberazione n. 40/2025/VSG del 12 marzo 2025, nella quale l’ente era stato invitato ad assicurare il rispetto dei vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4 del TUSP.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione del perimetro applicativo dell’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP. La norma impone la trasmissione alla Corte dei conti del solo atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, senza riferimento alle ulteriori vicende incidenti sull’assetto societario, tra cui le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione.

Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 19/2022/QMIG, la Sezione ricostruisce il criterio discretivo. Il tratto comune delle operazioni straordinarie è di essere deliberate dall’ente pubblico successivamente all’assunzione della posizione di socio. L’art. 5, comma 3, del TUSP limita invece il proprio ambito ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. L’assunzione della qualità di socio segna dunque la linea di confine tra gli atti da sottoporre all’esame della Corte e quelli esclusi.

Quanto alla fusione per incorporazione, la Corte ne ribadisce la natura di successione a titolo universale, ai sensi dell’art. 2504-bis cod. civ., con estinzione dell’incorporata e subingresso dell’incorporante in tutti i rapporti giuridici, anche processuali. Per i soci dell’incorporante non si configura alcuna modifica sostanziale assimilabile all’acquisizione di nuove azioni; per i soci dell’incorporata all’annullamento dei titoli segue l’assegnazione di quote dell’incorporante sulla base del rapporto di concambio. Per entrambe le categorie l’operazione si atteggia a continuazione del contratto sociale in condizioni di sostanziale neutralità.

Da tali premesse discende l’esclusione della fusione per incorporazione, tanto per gli enti soci dell’incorporante quanto per quelli dell’incorporata, dal campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP. La vicenda, osserva il Collegio, non è equiparabile né alla costituzione di una società né all’acquisto di una partecipazione in società già esistente.

La Sezione ricorda tuttavia che le operazioni straordinarie restano esaminabili nell’ambito delle ulteriori verifiche demandate alla Corte dei conti, in particolare quelle sui piani di razionalizzazione ex art. 20 del TUSP, cui è riconosciuta valenza generale di verifica della programmazione e della gestione degli interventi societari. Con riferimento alle prerogative riconosciute all’ente nei patti parasociali allegati al progetto di fusione, il Collegio rappresenta la necessità di monitorare e rivalutare nel tempo l’idoneità di tali prerogative a garantire un’incidenza sufficiente sulla gestione della partecipata, in vista di successivi controlli. La deliberazione si chiude con il non luogo a provvedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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