Trasferimento fraudolento di valori: gestione occulta e intestazione fittizia restano piani distinti (Cass. pen. Sez. II n. 2499 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen. ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto dei beni. Ai fini del tempus commissi delicti non assumono rilievo le successive operazioni commerciali riconducibili alla normale dinamica societaria, ove l’ente resti strutturato nei termini originari. Deve tenersi distinto il piano del trasferimento fittizio dei beni da quello della loro gestione occulta. È tuttavia ammissibile il concorso dell’extraneus ex art. 110 cod. pen. quando ricorra un previo accordo con l’intraneus finalizzato ad agevolare l’intestazione fittizia.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato gli arresti domiciliari a un ispettore di polizia, contestandogli di aver concorso con un imprenditore nella fittizia attribuzione alla moglie di quest’ultimo della titolarità di un laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno. L’operazione, secondo l’accusa, era diretta a eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale e ad agevolare delitti di ricettazione e riciclaggio, con le aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del sodalizio camorristico.

Il ricorrente impugnava l’ordinanza per cassazione, censurando la tenuta degli indizi, la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo e l’omessa valutazione delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una distinzione essenziale. La società di fatto nella gestione della pizzeria, i cui proventi sarebbero in parte destinati a un esponente del clan, non è contestata al ricorrente. Il capo di imputazione riguarda invece la fittizia intestazione alla moglie dell’imprenditore della titolarità del laboratorio di panificazione, operazione tesa a eludere la prevenzione patrimoniale.

Su questo punto la Corte ritiene la motivazione del riesame immune da vizi. Il fatto che l’intestazione alla coniuge non avrebbe impedito l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali non è di ostacolo alla configurazione del reato, poiché opera la presunzione d’interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall’art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Resta però necessaria la verifica della capacità elusiva dell’operazione, alla luce di elementi ulteriori rispetto all’atto di trasferimento, secondo il precedente delle Sez. I n. 39846 del 2023.

Il percorso argomentativo si interrompe invece sul secondo passaggio. Dalla motivazione non emerge come una società di fatto del ricorrente con l’imprenditore in un’attività di panificazione iniziata nel biennio 2020/2021 possa rilevare ai fini dell’art. 512-bis cod. pen., trattandosi di periodo molto successivo alle intestazioni societarie del 2013 e del 2016, senza che siano evidenziate modifiche delle compagini sociali o successive intestazioni fittizie.

Il reato, ribadisce la Corte, è istantaneo con effetti permanenti e si sposta in avanti solo in caso di creazione di nuove società fittizie, di intestazione fittizia di quote o di cambi dei vertici societari animati dal medesimo scopo, secondo Sez. V n. 22106 del 2022. Non rilevano le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria. Le circostanze valorizzate dal riesame — la collaborazione sulle autorizzazioni, l’interessamento nella gestione della panetteria, la corresponsione di una somma, i rapporti con un architetto — sono tutte successive di anni e non integrano il reato, dovendosi tener distinto il piano del trasferimento fittizio da quello della gestione occulta, come affermato da Sez. II n. 27123 del 2023.

La Corte non esclude il concorso dell’extraneus: è configurabile qualora, sulla base di un previo accordo con l’intraneus, egli si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto. Nel caso concreto manca però la prova di tale accordo volto ad agevolare l’intestazione fittizia. Il riesame, inoltre, non si è confrontato con le censure sulle aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolazione, né ha valutato le esigenze cautelari, esaminabili per l’effetto devolutivo proprio del riesame. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale competente per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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