Remissione di querela accertata in Cassazione e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 3157 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati procedibili a querela, la sopravvenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato e impone alla Corte di cassazione l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, anche quando questa sia stata resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Il giudice di legittimità non può procedere a una pronuncia più favorevole nel merito quando non emerga dagli atti la prova evidente dell’innocenza dell’imputato né l’incontrovertibile insussistenza del fatto. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, in applicazione dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Milano aveva applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione ed euro 52,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti degli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen. poste in equivalenza sulle aggravanti contestate.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge in ordine alla condizione di procedibilità: la persona offesa aveva infatti rimesso la querela, con contestuale accettazione dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il reato per cui si procede è procedibile a querela, sicché assume rilievo decisivo la circostanza che la persona offesa abbia rimesso la querela con contestuale accettazione dell’imputato, come risulta dal verbale redatto in data 21 febbraio 2024.

Intervenuta la remissione di querela e la sua accettazione, il reato è estinto: ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte ha escluso che si debba pervenire a una pronuncia di merito più favorevole, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi idonei a far emergere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né l’incontrovertibile insussistenza del fatto.

Sul piano delle conseguenze economiche, le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato, in ossequio alla norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., che disciplina la sorte delle spese in caso di estinzione del reato per remissione di querela.

Il percorso argomentativo è dunque lineare: accertata la sopravvenienza della causa estintiva, la Cassazione non entra nel merito dell’imputazione ma si limita a prendere atto dell’estinzione e a travolgerе la decisione di primo grado, con la ricaduta sulle spese secondo il criterio legale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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