Falsa dichiarazione sul sinistro e concorso nel reato di truffa assicurativa (Cass. pen. Sez. VII n. 4097 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consapevole falsa dichiarazione sulle modalità del sinistro, resa dal soggetto alla compagnia assicurativa, integra un idoneo contributo concorsuale alla realizzazione della condotta criminosa riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 642 cod. pen. Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare le censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, omettendo un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità. Il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta di per sé l’annullamento della sentenza quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, risultando in concreto inidonea a incidere sugli esiti decisori.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., per avere reso una falsa dichiarazione sulle modalità del sinistro alla compagnia assicurativa. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 20.12.2023, ha confermato la ritenuta integrazione del concorso nel reato contestato.

Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in ordine all’art. 642 cod. pen. e il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale tenuto conto di un elemento di prova indicato dalla difesa con i motivi aggiunti. La questione giunge così davanti alla Sezione VII penale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine all’art. 642 cod. pen., e lo ritiene fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito. Le doglianze, osserva il Collegio, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono un effettivo confronto con le non manifestamente illogiche ragioni poste a fondamento della ritenuta integrazione del concorso nel reato de quo da parte dell’odierno ricorrente.

Il richiamo è, in particolare, a pag. 6 della impugnata sentenza: le censure, non confrontandosi con quelle argomentazioni, non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso.

Nel merito della qualificazione, la Corte conferma che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che il contegno del ricorrente, costituito da una consapevole falsa dichiarazione sulle modalità del sinistro denunciato alla compagnia assicurativa, rappresenti idoneo contributo concorsuale alla realizzazione della condotta criminosa riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 642 cod. pen.

Quanto al secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale tenuto debitamente conto di un elemento di prova indicato dalla difesa nei motivi aggiunti, la Corte richiama un principio consolidato: il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta di per sé l’annullamento della sentenza quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l’omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori. A sostegno sono citate Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell’Utri, Rv. 263980.

La Corte rileva infine che la Corte di appello, con valutazioni inerenti al merito del giudizio e idonee a superare quanto dedotto con i motivi aggiunti, ha esaminato i profili di responsabilità del ricorrente alla luce di quanto specificato a proposito del primo motivo. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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