Bancarotta post-fallimentare, prescrizione decorre dalle condotte (Cass. pen. Sez. VII n. 40651 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione che deduca, anche con unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. Il momento consumativo del delitto di bancarotta fraudolenta post-fallimentare non coincide con la declaratoria di fallimento o di insolvenza, ma con quello in cui sono poste in essere le condotte integranti il fatto tipico, dal quale iniziano a decorrere i termini di prescrizione. Il riconoscimento o meno della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma primo, legge fall. incide sul computo del termine prescrizionale. Accertata la prescrizione, segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dell’imputato per varie condotte di bancarotta fraudolenta post-fallimentare, commesse in relazione alla liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa, e lo ha assolto dall’accusa di peculato, rideterminando la pena.

Avverso la sentenza ricorre l’imputato, deducendo con unico motivo il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia di appello e il vizio di omessa motivazione sull’eccezione di prescrizione, formulata nelle conclusioni scritte presentate nel rito cartolare di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa di ammissibilità del ricorso. La doglianza che denuncia l’estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata, e non dichiarata dal giudice di merito, costituisce motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 12602 del 17.12.2015.

Nel merito, il Collegio individua il momento consumativo del reato. Esso non è segnato dalla declaratoria di fallimento o di insolvenza, ma coincide con quello in cui vengono poste in essere le condotte tipiche, dalla cui consumazione iniziano a correre i termini di prescrizione, secondo il principio espresso da Sez. V n. 18565 del 21.01.2011. Nella specie le condotte oggetto di condanna si collocano in tre distinte date comprese tra il 2007 e il 2009.

Il passaggio decisivo riguarda la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma primo, legge fall., contestata nel capo di imputazione: dal suo riconoscimento dipende il computo del termine. Il giudice di primo grado nulla ha esposto sul punto, riferendosi soltanto a “importi significativi”, nozione diversa dal danno di rilevante gravità; nel computo della pena ha anzi ritenuto più grave il peculato, dimostrando di non applicare l’aggravante. La Corte di appello non ha espressamente affrontato il punto, non impugnato dal pubblico ministero, e comunque non ha riconosciuto l’aggravante, avendo applicato la pena di anni tre, pari al minimo dell’art. 216 legge fall., senza aumenti.

Esclusa l’aggravante, i termini massimi di prescrizione risultano già decorsi. Non emergendo periodi di sospensione, posto il termine di anni dodici e mesi sei ex artt. 157 e 161 cod. pen., le singole condotte si sono prescritte in date comprese tra il 2020 e il 2022, ben prima della sentenza di appello, intervenuta il 10 marzo 2025. In assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte rileva il decorso della prescrizione e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Nota della Redazione

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