Abuso d’ufficio abrogato: cade il sequestro e i beni vanno restituiti (Cass. pen. Sez. VI n. 4532 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio, disposta dall’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 agosto 2024, n. 114, priva di base legale il decreto di perquisizione e sequestro emesso in relazione a quel reato. Ne consegue l’annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., tanto del provvedimento che ha respinto la richiesta di restituzione quanto dello stesso decreto, con obbligo di restituzione dei beni all’avente diritto. La verifica della legittimità della misura reale resta assorbita quando il fatto contestato perde rilevanza penale per effetto di una norma abrogativa sopravvenuta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito il sequestro di un telefono cellulare nel corso dell’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso in relazione al reato di cui all’art. 323 cod. pen. Il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 20 giugno 2024, aveva rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di restituzione.

Contro quel provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa considerazione dell’assenza di convalida del sequestro, l’illogicità della motivazione sull’individuazione dei beni e la sostanziale natura esplorativa della misura. Ha inoltre evidenziato come la sopravvenuta abrogazione del reato avesse fatto venir meno la base legale del vincolo reale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ritiene assorbente, rispetto all’esame delle doglianze, la sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio, intervenuta con la legge 9 agosto 2024, n. 114.

Il sequestro era stato disposto proprio in relazione a quel reato. Venuta meno la fattispecie incriminatrice, viene meno anche il titolo che giustifica la compressione del diritto del ricorrente sul bene. La Corte non si sofferma quindi sulle censure relative alla mancata convalida e alla genericità dell’individuazione dei beni, perché la questione sopravvenuta è logicamente preliminare.

La conseguenza è l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e dello stesso decreto di perquisizione e sequestro emesso il 09/02/2024, con restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. La Corte manda per l’esecuzione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Il principio è netto: quando il reato presupposto viene abrogato, il vincolo reale perde la propria giustificazione e la restituzione non richiede la previa disamina dei vizi della misura. L’esito è quello dell’accoglimento del ricorso, con caducazione integrale del titolo cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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